Lunedì, 23 Dicembre 2019 12:17

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore: confermate regole e importi anche per il 2020

Sulla G.U. n.258 del 4 novembre 2019 è stato pubblicato il decreto interministeriale 4 settembre 2019 relativo alll'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori, con le regole per l’anno in corso, che che confermano pienamente quelle degli anni precedenti.

L’importo degli assegni è stato confermato nella somma di €.900 o €.450; si ricorda che non è prevista la 13ª mensilità.
    
Data la consistenza del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno concessi a tutti coloro che ne hanno diritto.

Come negli scorsi anni, l’assegno spetta dal 1° gennaio al 31 dicembre.  Tuttavia, per coloro che richiedono l’assegno per la prima volta, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno di riferimento a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.

Il decreto ha confermato che anche per il 2019 e il 2020 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell'anno 2013 o successivi. Resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza e per coloro che non l'hanno mai richiesto almeno una volta dal 2013 ad oggi.

La domanda va presentata al nuovo indirizzo dell'ufficio competente: MMinistero dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi - Ufficio VII - Via XX Settembre 97,00187 Roma.

Sulla base di questo utlimo decreto, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile generico per la richiesta dell'assegno, che - lo ripetiamo - è obbligatoria solo nei casi indicati sopra.

Ultima modifica il Lunedì, 30 Dicembre 2019 12:31

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