Giovedì, 07 Dicembre 2023 12:07

Nuovi importi di pensioni e assegni di guerra per il 2024

Per l'anno 2024 l'indice di rivalutazione delle pensioni di guerra sarà pari allo 2,01%. Ricordiamo che questa percentuale, ai sensi della legge n.342/1989, corrisponde all’aumento percentuale dell’indice delle retribuzioni degli operai dell’industria, che è un indice diverso dalla svalutazione ISTAT applicata per le pensioni ordinarie.

Della stessa percentuale sale il limite di reddito (previsto per la concessione di alcuni tipi di pensioni o assegni) che pertanto dal 1° gennaio 2024 sale da 17.828,64 euro a euro 18.187,00. Si ricorda che questo importo si riferisce al reddito IRPEF 2023 personale lordo, come risulterà dalla prossima dichiarzione dei redditi. In questa pagina potete trovare l'elenco dei trattamenti sottoposti al limite di reddito.

Di seguito riportiamo gli importi mensili per il 2024 dei principali trattamenti pensionistici di guerra:

 
PENSIONI DIRETTE

  • 1ª categoria: 716,07 euro
  • 2ª categoria: 644,43 euro
  • 3ª categoria: 571,93 euro
  • 4ª categoria: 502,05 euro
  • 5ª categoria: 430,30 euro
  • 6ª categoria: 358,70 euro
  • 7ª categoria: 286,86 euro
  • 8ª categoria: 215,12 euro
  • incollocabili: 1.129,03 euro
  • assegno integrativo 1ª cat.: 206,42 euro

PENSIONI INDIRETTE

Tabella G:

  • Orfani e vedove/i di guerra o di invalidi di 1ª cat. (Tab.G) : 406,50 euro
  • Assegno di maggiorazione Tab.G: 100,64 euro
  • Assegno supplementare 1ª cat. semplice: 103,22 euro

Tabella N (reversibilità):

  • 2ª categoria: 236,55 euro
  • 3ª categoria: 209,03 euro
  • 4ª categoria: 183,48 euro
  • 5ª categoria: 157,36 euro
  • 6ª categoria: 131,07 euro
  • 7ª categoria: 120,36 euro
  • 8ª categoria: 117,09 euro

E' possibile verificare l'importo di ogni singolo assegno consultando il prontuario predisposto dall'Associazione e il prontuario ufficiale del Ministero dell'Economia.

Qualora l'importo in pagamento non corrisponda a quanto indicato nei prontuari, vi invitiamo vivamente a contattare l'Associazione per una verifica.

Ultima modifica il Martedì, 12 Dicembre 2023 12:50

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, si acconsente all’uso dei cookie Per sapere di più sui cookie e come cancellarli si veda questa pagina.

Accetto i cookie da questo sito:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk