La legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art.1 comma 373/374) ha introdotto alcune importanti novità nella normativa sull’assegno vitalizio in favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
Per quanto riguarda i perseguitati politici antifascisti, le novità sono le seguenti:
- in conformità con diverse decisioni da parte della Corte dei Conti, è stato stabilito che per avere diritto all’assegno l’attività antifascista deve essere stata svolta prima del 25 aprile 1945 e non più prima dell'8 settembre 1943 come previsto in precedenza;
- l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica non deve più avere il carattere di “carattere persecutorio continuato” in virtù della sua reiterazione;
- in caso di condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste, è stato eliminata la condizione del periodo di reclusione di almeno un anno.
Per quanto riguarda invece i perseguitati per motivi razziali, le novità sono le seguenti:
- può dare diritto all’assegno qualunque tipo di persecuzione avvenuta dopo il 7 luglio 1938, essendo stato eliminato l’elenco delle fattispecie che prima venivano considerate tali;
- gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista. si presumono, salvo prova contraria.
E’ stato specificato esplicitamente che queste modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2021 e che esse non danno alcun titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità anteriori al 2021.