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Mercoledì, 28 Maggio 2008 00:00

Nuovi criteri Inps sui permessi di cui all'art.33 della legge n°104/92

Con la circolare n°53 del 29/4/2008, l'Inps ha dettato per l'ennesima volta dei nuovi criteri applicativi in merito ai permessi di cui alla legge n°104/92.

Prima di tutto, è stato enunciato l'importante principio secondo cui spetta al datore di lavoro e non all'Inps la competenza di concedere i tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore invalido o che assiste una persona con handicap in situazione di gravità.

In concreto ciò significa che dovrebbe spettare al datore di lavoro la verifica sulla sussistenza effettiva delle condizioni per la concessione del permesso (ad es. la mancanza di elementi che rendono impossibile l'assistenza per un familiare, come ad esempio l'eccessiva lontananza), mentre all'Inps compete solo un controllo di carattere formale sulla documentazione presentata.

Applicando questo nuovo principio, adottato in conformità ad un orientamento della Corte di Cassazione, la procedura che detta circolare implica sembra configurarsi nel seguente modo:

1) Il lavoratore deve presentare la domanda per la concessione dei permessi al datore di lavoro e all'Inps;
2) l'Inps effettua un controllo formale sulla domanda presentata (cioè unicamente sulla sufficienza della documentazione) e in caso positivo autorizza l'azienda ad anticipare eventualmente il pagamento;
3) il datore di lavoro deve verificare se in concreto ricorrono le condizioni di legge per la concessione dei permessi e in caso positivo, avuta l'autorizzazione di cui al punto 2, riconosce il diritto alla fruizione dei permessi richiesti.

Data l'estrema complessità della regolamentazione circa i requisiti per la concessione dei permessi, regolamentazione che è cambiata varie volte ed è definita in decine di circolari diverse, c'è da aspettarsi che l'applicazione pratica di questa nuova procedura comporterà non pochi problemi.

Un aspetto di semplificazione deriva invece dal nuovo orientamento in tema di validità temporale del provvedimento che riconosce i permessi.

Infatti, d'ora in poi tale provvedimento non avrà più una validità limitata, ma continuerà ad essere efficace finché permangono le condizioni indicate all'atto del riconoscimento dei permessi.

Ciò comporta che il lavoratore, in sede di prima richiesta, si impegna a comunicare:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito;
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della Commissione ASL;
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti;
- la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.

La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione di una o più di queste situazioni.

Viene poi riconosciuta la validità senza limiti di tempo della certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista della Usl, in attesa che la commissione di cui alla legge n°104/92 si pronunci in maniera definitiva.

Va infine evidenziato che, modificando un suo precedente orientamento negativo, l'Inps ora ammette la possibilità per il lavoratore portatore di handicap di cumulare i permessi per sé e per assistere un'altra persona.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 12:18

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