Sulla G.U. n.262 dell’8 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto interministeriale 3 settembre 2024 relativo all'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori, con le regole per il 2024/2025, che confermano pienamente quelle degli anni precedenti. L'importanza pratica del decreto per gli aventi diritto è fortemente diminuita, dopo che è stato stabilito che l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore, a partire dal 2022, viene erogato mensilmente senza interruzioni, a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento per l'anno in corso.
Per il 2024 l'importo dell’assegno nella misura piena è stato fissato nuovamente a 900 euro mensile e spetta ai pensionati di guerra affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4 secondo comma e A-bis; ai pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere B numero 1; C; D ed E numero 1, l’assegno spetta nella misura ridotta a metà, pari a 450 euro.
Al momento non è ancora dato sapere se per il 2025 l’importo in misura piena sarà di 878 o di 900 euro. Si ricorda che per questo assegno non è prevista la 13ª mensilità.
Data la consistenza del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno concessi a tutti coloro che ne hanno diritto.
Come negli scorsi anni, l’assegno spetta dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tuttavia, per coloro che richiedono l’assegno per la prima volta, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio dell'anno di riferimento a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.
Il decreto ha confermato che anche per il 2025 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell'anno 2013 o successivi. Resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza e per coloro che non l'hanno mai richiesto almeno una volta dal 2013 ad oggi.
La domanda va presentata per raccomandata al seguente indirizzo: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi - Ufficio VII - Via XX Settembre 97,00182 Roma. Il decreto quest'anno ha specificato che la domanda può essere inviata anche via PEC all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e via posta elettronica all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .
L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile generico per la richiesta dell'assegno, che - lo ripetiamo - è obbligatoria solo nei casi indicati sopra.