Giovedì, 06 Luglio 2023 13:40

Procedura di accesso al Fondo per le vittime del Terzo Reich

Nella Gazzetta Ufficiale n.152 dell’1/7/2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale relativo alla “procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”.

Il decreto attuativo, allegato alla presente, ha confermato che hanno diritto di accedere al Fondo solo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023 (termine prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art.5-bis della legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170):

a) hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni;
b) hanno definito i giudizi pendenti per effetto dell'esercizio delle suddette azioni giudiziarie con un atto di transazione.

La domanda per accedere al Fondo andrà presentata al - Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro (Via XX Settembre 97 – 00187 Roma), utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento (https://www.dag.mef.gov.it/servizi-e-modulistica/modulistica/ristori/index.html).

Per quanto riguarda l’entità del ristoro, il decreto interministeriale indica genericamente che è carico del Fondo “il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione […] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi” come perseguitato politico o razziale oppure come ex deportato.

Anche su questo punto altri elementi saranno indicati nell’ulteriore decreto di cui si è detto.Il pagamento effettuato a carico del Fondo estinguerà ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di guerra per cui è stato istituito.

Per quanto riguarda lo stanziamento per il Fondo e la sua istituzione, si rinvia agli articoli già pubblicati sul nostro sito.

Ultima modifica il Giovedì, 22 Febbraio 2024 15:11

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