Nello scorso mese di aprile fu istituito un "Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, del quale originariamente potevano usufruire solo coloro che avevano ottenuto una sentenza favorevole in passato e coloro che la avrebbero ottenuta in futuro a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022.
Con un emendamento al decreto "milleprororoghe 2023" (art.8, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge n.198/2022 convertito con modificazioni dalla legge n.14/2023), quest'ultimo termine è stato posticipato al 28 giugno 2023 e pertanto potranno ora accedere al Fondo anche tutti coloro che hanno intraprenderanno una causa entro tale data, naturalmente a condizione di ottenere una sentenza favorevole.
Oltre alle proroga del termine è stato anche lievemente incrementata l'entità del Fondo: mentre per il 2023 è stata confermata la somma di 20 milioni, per il triennio 2024-2026 lo stanziamento è stato aumentato da 11.808.000 euro a 13.655.467 euro per ciascun anno.