Giovedì, 17 Marzo 2022 10:43

Permessi e congedi legge 104/92: novità per gli uniti civilmente

Nella circolare n.36 del 7/3/2022, l'INPS ha rivisto, sulla base della normativa comunitaria, le regole che aveva dato in passato in merito al diritto dell'unito civilmente di usufruire dei congedi e dei permessi ai sensi della legge n.104/1992.

Secondo le nuove direttive dell'Istituto, il diritto ai permessi di tre giorni di cui alla legge 104/1992 spetta all’unito civilmente non solo in caso di assistenza al partner, ma anche qualora questa sia necessaria per un parente del partner. Allo stesso tempo i parenti dell’unito civilmente avranno diritto ad assistere l’altra parte dell’unione, nel rispetto dell'ordine di preferenze previsto dalla legge. La stessa estensione del diritto si applica anche ai fini della concessione del congedo straordinario previsto dalla medesima legge 104/1992.

Niente cambia invece per i conviventi di fatto, che secondo l'INPS non possono giuridicamente essere equiparati agli uniti civilmente. A differenza di quanto previsto per i coniugi e le persone unite civilmente, il convivente di fatto potrà quindi fruire solo dei permessi previsti dalla legge 104/1992 (e non anche del congedo) ed esclusivamente per l'assistenza al convivente, e non ai familiari di quest’ultimo. 

Ultima modifica il Giovedì, 17 Marzo 2022 11:08

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