Mercoledì, 21 Giugno 2017 09:48

Anticipo pensionistico per alcune categorie (APE sociale)

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.138 del 16 giugno del decreto attuativo (D.P.R. 23 maggio 2017, n.87), è finalmente divenuto ufficialmente operativo il meccanismo che consente a determinate categorie di anticipare l'accesso alla pensione, tramite la cosiddetta "APE sociale", un assegno che viene erogato fino al momento in cui si raggiunge l’età per la pensione vera e propria.

L’importo dell’APE sociale è calcolato in base ai contributi versati al momento della richiesta, ma con la soglia massima di 1.500 euro lordi al mese e senza tredicesima mensilità.

Le categorie che possono beneficiare di questa agevolazione, introdotta in via sperimentale al momento fino al 31 dicembre 2018, sono:

1. disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante;

2. soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Va ricordato che gli invalidi di guerra di 1ª categoria sono automaticamente riconosciuti portatori di handicap grave, mentre per gli invalidi di guerra delle altre categorie è necessario il riconoscimento da parte della competente commissione della ASL;

3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%. E' dubbio se gli invalidi di guerra con un grado di infermità equivalente possano usufruire del beneficio. A questo proposito l'ANVCG ha interpellato gli organi competenti per avere un chiarimento ufficiale;

4. dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una delle attività lavorative considerate usuranti dal decreto attuativo.

I requisiti anagrafici sono i seguenti:

  • almeno 63 anni di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono attività usuranti l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

E’ da notare che le domande possono essere accolte nei limiti delle disponibilità delle risorse disponibili stanziate dallo Stato a tal fine; qualora i fondi non dovessero bastare, le domande in eccesso slitterebbero all’anno successivo.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina del sito dell'INPS.

Ultima modifica il Venerdì, 01 Settembre 2017 10:00

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