Il decreto 11 gennaio 2016 del Ministero del Lavoro, pubblicato sulla Gazzatta Ufficiale n.16 del 21/1/2016, ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) stati patologici sottesi o connessi ad un situazione di invalidità riconosciuta, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
Nella circolare n.95 del 7 giugno 2016, l'INPS ha fornito i chiarimenti applicativi della norma, specificando nelle linee guida allegate che l’esclusione dalla reperibilità si verifca solo se il quadro morboso all’origine dell’ evento di malattia è sotteso o connesso a patologie che devono aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67% o che sono ascritte alle prime tre categorie in caso di invalidità di guerra e per servizio.
Non si guarda pertanto alla percentuale di invalidità o alla categoria complessivamente riconosciuta all'invalido (che può anche essere frutto di cumulo di più infermità), ma alla sola entità dell'evento morboso che ha causato l'assenza dal lavoro.
La sussitenza di questa condizione deve essere attestata dal medico che redige il certificato di malattia.