Martedì, 10 Luglio 2018 09:44

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore: confermate le regole già in vigore anche per il 2019

Sulla G.U. n.155 del 6 luglio 2018 è stato pubblicato il decreto interministeriale 17 maggio 2018 relativo alll'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori, con le regole per l’anno in corso, che che confermano pienamente quelle degli anni precedenti. Con la pubblicazione di questo atto, potrà prendere il via il pagamento degli assegni per il 2018.

Si ricorda che l’importo degli assegni è attualmente fissato nella somma di €.900 o €.450 e che non è prevista la 13ª mensilità.
    
Data la consistenza del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno concessi a tutti coloro che ne hanno diritto.

Come negli scorsi anni, l’assegno spetta dal 1° gennaio al 31 dicembre.  Tuttavia, per coloro che richiedono l’assegno per la prima volta nell’anno 2018, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.

Il decreto ha confermato che anche per il 2019 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell'anno 2013 o successivi. Resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza e per coloro che non l'hanno mai richiesto almeno una volta dal 2013 ad oggi.

La domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -  Via Casilina 3 - 00182 Roma.

Sulla base del decreto attuativo per il 2018, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile generico per la richiesta dell'assegno, che - lo ripetiamo - è obbligatoria solo nei casi indicati sopra.

Ultima modifica il Giovedì, 28 Febbraio 2019 11:33

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