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Lunedì, 17 Marzo 2008 00:00

Nuove norme relative agli assegni per gli ex-deportati e i perseguitati politici e razziali

Tra le numerose ed eterogenee norme contenute nel "decreto milleproroghe" (legge 28 febbraio 2008, n°31, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 dicembre 2007, n°248), ne vanno segnalate due, che concernono gli assegni agli ex-deportati e ai perseguitati politici.

La prima prevede che l'assegno previsto in favore dei deportati nei campi di sterminio KZ è reversibile - ricorrendo le condizioni di legge - anche se la persona deportata non fruiva in vita del beneficio o non aveva prodotto domanda per ottenerlo (art. 7-bis).

In precedenza, la reversibilità poteva essere concessa solo il dante causa era morto in deportazione o prima dell'entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n°791, istitutiva dell'assegno.

Va ricordato che la reversibilità di tale assegno è prevista nei confronti dei medesimi soggetti contemplati nella normativa in materia di pensioni di guerra e alle stesse condizioni, con in più il requisito di aver raggiunto il limite di età pensionabile.

La seconda norma da segnalare prevede che, ai fini del calcolo del reddito per la concessione della pensione o assegno sociale, non vanno più considerati gli assegni in favore degli ex-deportati e dei perseguitati politici (art.50, comma 3).

A questo proposito, si ritiene opportuno informare che, non appena avuta conoscenza di tale disposizione, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha più volte incontrato e contattato il relatore della legge ed altri esponenti politici, ponendo in luce l'ingiustizia di questa norma, in quanto non ricomprendeva le pensioni di guerra, che pure hanno le medesima natura risarcitoria degli assegni citati.

Nonostante il riconoscimento unanime della giustizia di questa osservazione, la richiesta ha incontrato l'opposizione della Ragioneria Generale dello Stato che ha sollevato problemi legati all'onere finanziario, peraltro su basi piuttosto approssimative.

Grazie alla mediazione dell'Associazione, sembrava che per una volta che questi problemi fossero superabili e l'emendamento per escludere anche le pensioni di guerra dai redditi per la concessione della pensione o assegno sociale era pronto per essere votato, ma per motivi non chiari esso è sparito nel testo definitivo, frutto di un lungo incontro notturno tra maggioranza e opposizione.

Non appena si sarà insediato il nuovo Parlamento, l'Associazione non mancherà di impegnarsi immediatamente per sanare la grave e assurda discriminazione che si è venuta a creare con l'approvazione di questa norma.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 14:07

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