L'art.1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n°244 (finanziaria per il 2008) ha previsto che "Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, é abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza."
Da notare che è stato specificato che per l'abuso e' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa."
Con un prossimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno indicate e modalità applicative delle disposizioni di tale norma.
E' importante tenere presente che:
- esistendo un tetto massimo di spesa, il diritto all'esenzione non è automatico, ma, in caso di supermento del tetto di spesa massima previsto, verrà fatta una graduatoria secondo criteri decisi nel decreto di attuazione;
- in attesa del decreto di attuazione, il canone deve essere comunque pagato entro i consueti termini (31 gennaio), salvo poi poter eventualmente averne il rimborso, se viene concessa l'esenzione.