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Giovedì, 07 Giugno 2007 00:00

Permessi di cui all’art.33 della legge n°104/92 – Nuovi e più favorevoli criteri per la concessione disposti dall’Inps

Con la circolare n°90 del 23/5/2007, l’Inps ha stabilito nuovi criteri per la concessione dei permessi di cui all’art.33 della legge n°104/92 (due ore al giorno o, in alternativa, tre giorni mensili) in favore dei familiari degli invalidi.
I nuovi criteri sono stati elaborati in base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e sono più favorevoli agli interessati dei precedenti principi adottati dall’Istituto.
La novità più importante è che viene ora stabilita l’irrilevanza del fatto che “nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario”.
In passato l’Inps aveva sempre richiesto, per la concessione dei permessi, che non vi fosse altra persona nel nucleo familiare in grado di fornire assistenza adeguata all’invalido.
Questa condizione ora viene meno e spetta all’invalido scegliere liberamente chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza in suo favore, a prescindere dall’aiuto potenziale che potrebbero fornire altri soggetti.
Tale scelta si attua attraverso una autocertificazione in cui l’invalido dichiara di accettare l’assistenza da parte del familiare lavoratore.
L’Inps ha poi stabilito che l’assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, ma debba avere i caratteri di “sistematicità” ed “adeguatezza”.
Nel caso di lavoratori che risiedono in luoghi distanti da quello dell’invalido (come ad esempio nel caso del personale viaggiante), la sussistenza di tali caratteristiche deve risultare da un apposito documento, denominato “Programma di assistenza”, firmato dal lavoratore e dall’invalido.
Questo documento verrà poi valutato dall’Istituto che ne giudicherà la congruità.
La circolare peraltro non precisa come tale programma debba essere redatto.
Va infine evidenziato che la fruizione dei permessi da parte del lavoratore è ora giudicata compatibile con la presenza di badanti, assistenti domiciliari, volontari e simili.
La fruizione dei permessi è altresì compatibile con il ricovero in strutture, a patto che questo non sia a tempo pieno.
Ricordiamo infine che generalmente per la fruizione di tutti i permessi, è necessario allegare alla domanda la certificazione relativa all'handicap grave ai sensi della legge n°104/92 del coniuge/familiare per cui si chiede il permesso.
Nel caso dei grandi invalidi di guerra però, è sufficiente allegare il Mod.69 o equivalenti, ai sensi dell'art.38, comma 5, della legge n°448/98.

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