Sei qui: Home articoli 2011
Martedì, 11 Gennaio 2011 00:00

Assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori. Pagamento anno 2010 e procedura per l'anno 2011

DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2010

Sulla G.U. n°290 del 13/12/2010 (con errata-corrige sulla G.U. n°292 del 15/12/2010), è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2010, che ha stabilito i criteri di attuazione per il 2010 della legge 27 dicembre 2002 nº288 istitutiva dell'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori civili a talune categorie di grandi invalidi di guerra. Con la pubblicazione di questo decreto, avvenuta con l'ormai consueto ritardo rispetto al termine teorico del 30 aprile, potrà finalmente iniziare la liquidazione degli assegni per l'anno 2010.

L'art.1, comma 3, fissa la decorrenza dell'assegno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l'assegno per la prima volta nell'anno 2010, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.
Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l'assegno.

Relativamente all'anno 2010, il decreto in oggetto ha indicato il contingente degli aventi diritto, specificando le seguenti ipotesi:

- 465 assegni di 878 euro mensili saranno sicuramente attribuiti ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis, che risultano essere nelle condizioni previste dalla legge per la liquidazione dell'assegno (e cioè fruivano di un accompagnatore alla data del 15/1/2003 e, dopo la fine del servizio di questo, hanno inutilmente richiesto agli enti competenti un altro accompagnatore);

- il restante numero di assegni, non precisabile a priori, sarà attribuito ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis (nella misura di 878 euro) e con assegno di superinvalidità lett. B n°1, C, D ed E n°1 (nella misura di 439 euro), seguendo questo ordine di precedenza e secondo la data di presentazione delle domande:
 a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15/1/2003, senza potere ottenerlo;
 b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento o dell'assegno per la prima volta dopo il 15/1/2003.
 

E' importante evidenziare che l'esaurimento degli effetti della legge n°184/2009 ha fatto sì che il limite di disponibilità finanziaria per questa fascia di aventi diritto, sia di soli 2.847.613 euro per il 2010. Ciò significa che – allo stato attuale e salvo possibili novità future – non è affatto detto che tutte le domande presentate da questi soggetti possano trovare accoglimento positivo, dato che la legge n°288/2002 subordina in questo caso il diritto in relazione "alle risorse disponibili".

Si ricorda che per l'assegno non è prevista la 13ª mensilità.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2011

La procedura per la concessione dell'assegno per l'anno 2011 è simile a quella degli anni scorsi.

Sulla base del decreto attuativo per il 2010, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2011, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione se si tratta di prima istanza.

Per quanto riguarda il momento della presentazione della domanda, si fa presente che esso è influente, ai fini della decorrenza dell'assegno, solo per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta.
Esso però costituisce un elemento di valutazione nella formazione delle graduatorie, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate dagli aventi diritto.

Al momento anche per il 2011 sussistono gli stessi problemi di limitazione delle risorse finanziarie illustrati per il 2010.

Ultima modifica il Venerdì, 18 Maggio 2012 14:51

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, si acconsente all’uso dei cookie Per sapere di più sui cookie e come cancellarli si veda questa pagina.

Accetto i cookie da questo sito:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk