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Venerdì, 09 Marzo 2012 16:55

Modifiche alla normativa sui permessi di cui alla legge n.104/92

Sul supplemento ordinario alla G.U. n.263 del 9 novembre 2010, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n.183, comunemente conosciuta come "collegato lavoro", che all'art.24 ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di permessi per l'assistenza ai familiari portatori di handicap.

La prima delle novità introdotte riguarda i parenti e affini di terzo grado che ora possono usufruire dei permessi solo a patto che i genitori o il coniuge della persona invalida abbiano più di 65 anni oppure siano inabili, mancanti o deceduti. A titolo esemplificativo sono parenti di terzo grado: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado zii acquisiti, nipoti acquisiti.

Viene poi confermato che i permessi non possono essere concessi a più di un lavoratore dipendente per la stessa persona invalida. Per la verità questo principio era già da lungo tempo vigente nella prassi, a seguito dell'interpretazione data dagli enti previdenziali, e quindi nei fatti poco o niente viene a cambiare per i potenziali aventi diritto.

Una modifica potenzialmente molto più rilevante riguarda i requisiti per avere diritto ai permessi: la nuova formulazione dell'art.33 della legge n.104/92 e delle sue integrazioni non prevede più la condizione dell'assistenza continuativa ed esclusiva, per coloro che usufruiscono dei permessi senza essere conviventi con la persona invalida. La valutazione di questa condizione è sempre stata problematica per la sua vaghezza e la sua abolizione ora sembra dare il massimo rilievo alla volontà dell'invalido nella scelta della persona che lo assiste.

Coerentemente con questa modifica e con le finalità della norma, il diritto del lavoratore che assiste un familiare invalido di scegliere la sede, ove possibile, e di non essere trasferito senza il proprio consenso viene ora regolato con riferimento al domicilio della persona da assistere e non più a quella del lavoratore stesso.

Le nuove norme dispongono infine un rafforzamento dei controlli e un monitoraggio da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica sull'applicazione della legge.
Dall'esame delle modifiche apportate, emerge che nel loro complesso non sembrano avere un carattere molto restrittivo, ma al contrario potrebbero consentire di usufruire dei permessi in un numero di casi superiore al passato, soprattutto in conseguenza dell'eliminazione del requisito dell'assistenza continuativa ed esclusiva per le persone non conviventi con il soggetto invalido.

Le prime direttive dell'Inps (circolare n.155 del 3/12/2010) non hanno aggiunto molto al contenuto letterale delle nuove norme, il cui impatto potrà forse venir meglio valutato solo con il trascorrere di qualche mese di tempo.

Per visionare il testo aggiornato della normativa in materia di permessi per l'assistenza a persone invalide, cliccare qui.

Ultima modifica il Venerdì, 18 Maggio 2012 14:19

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