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Lunedì, 12 Marzo 2012 13:00

Assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori. Pagamento anno 2011 e procedura per l'anno 2012

DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2011

Sulla G.U. n°246 del 21/10/2011, è stato pubblicato il decreto 15 luglio 2011, che ha stabilito i criteri di attuazione per il 2011 della legge 27 dicembre 2002 nº288 istitutiva dell'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori civili a talune categorie di grandi invalidi di guerra. Con la pubblicazione di questo decreto, avvenuta con l'ormai consueto ritardo rispetto al termine teorico del 30 aprile, potrà finalmente iniziare la liquidazione degli assegni per l'anno 2011.

L'art.1, comma 3, fissa la decorrenza dell'assegno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l'assegno per la prima volta nell'anno 2011, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.
Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l'assegno.

Relativamente all'anno 2011, il decreto ha indicato il contingente degli aventi diritto, specificando le seguenti ipotesi:

    - 443 assegni di 878 euro mensili saranno sicuramente attribuiti ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis, che risultano essere nelle condizioni previste dalla legge per la liquidazione dell'assegno (e cioè fruivano di un accompagnatore alla data del 15/1/2003 e, dopo la fine del servizio di questo, hanno inutilmente richiesto agli enti competenti un altro accompagnatore);

    - il restante numero di assegni, non precisabile a priori, sarà attribuito ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis (nella misura di 878 euro) e con assegno di superinvalidità lett. B n°1, C, D ed E n°1 (nella misura di 439 euro), seguendo questo ordine di precedenza e secondo la data di presentazione delle domande:
    a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15/1/2003, senza potere ottenerlo;
    b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento o dell'assegno per la prima volta dopo il 15/1/2003.
    E' importante evidenziare che l'esaurimento degli effetti della legge n°184/2009 ha fatto sì che il limite di disponibilità finanziaria per questa fascia di aventi diritto, sia di soli 3.079.405 euro per il 2011, sicuramente insufficienti per fare fronte a tutte le domande.
    Ciò significa che – allo stato attuale e salvo possibili novità future – non è affatto detto che tutte le domande presentate da questi soggetti possano trovare accoglimento positivo, dato che la legge n°288/2002 subordina in questo caso il diritto in relazione "alle risorse disponibili".

Si ricorda che per l'assegno non è prevista la 13ª mensilità.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2012

La procedura per la concessione dell'assegno per l'anno 2012 è simile a quella degli anni scorsi.

Sulla base del decreto attuativo per il 2011, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2012, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione se si tratta di prima istanza.

Per quanto riguarda il momento della presentazione della domanda, si fa presente che esso è influente, ai fini della decorrenza dell'assegno, solo per coloro che ne fanno richiesta per la prima volta.
Esso però potrebbe costituire un elemento di valutazione nella formazione delle graduatorie, qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presentate dagli aventi diritto.

Al momento anche per il 2012 sussistono gli stessi problemi di limitazione delle risorse finanziarie illustrati per il 2011.
Attualmente è all'esame del Parlamento una legge per superare questo ostacolo, ma il suo iter sta trovando delle difficoltà per il reperimento delle risorse necessarie.
Nel frattempo le Associazioni di categoria stanno studiando la possibilità di ricorrere ad altre vie per superare questa situazione certamente discriminatoria per taluni grandi invalidi.

Ultima modifica il Venerdì, 18 Maggio 2012 11:30

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