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Mercoledì, 20 Novembre 2013 14:23

Assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori. Pagamento anno 2013 e procedura per l'anno 2014

 DECRETO ATTUATIVO PER L'ANNO 2013

Sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 12/11/2013, è stato pubblicato il decreto interministeriale 30 settembre 2013 di attuazione della legge 27 dicembre 2002, n.288, istitutiva dell’assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori militari o civili, con le regole per l’anno in corso.

Come già anticipato, l’importo degli assegni è ora fissato nella somma di euro 900 o euro 450, ai sensi dell’art.1, comma 113, legge n.228/2012.
   
L’art.1, comma 3, fissa la decorrenza dell’assegno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso.  

Tuttavia, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2013, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.

Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.

Le domande per la liquidazione degli assegni per l’anno 2013 possono essere presentate fino al 31/12/2013, ma non oltre.
 
Relativamente all’anno 2013, il decreto in oggetto ha indicato il contingente degli aventi diritto, specificando le seguenti ipotesi:

1)    406 assegni di 900 euro mensili saranno sicuramente attribuiti ai grandi invalidi con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis, che alla data del 30/4/2012 risultavano essere nelle condizioni previste dalla legge per la liquidazione dell’assegno (e cioè fruivano di un accompagnatore alla data del 15/1/2003 e, dopo la fine del servizio di questo, hanno inutilmente richiesto agli enti competenti un altro accompagnatore);

2)    il restante numero di assegni, non precisabile a priori, sarà attribuito ai grandi invalidi  con assegno di superinvalidità lett.A e A-bis (nella misura di 900 euro) e con assegno di superinvalidità lett. B n.1, C, D ed E n.1 (nella misura di 450 euro), seguendo questo ordine di precedenza e secondo la data di presentazione delle domande:

•    grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15/1/2003, senza potere ottenerlo;
•    grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento o dell’assegno per la prima volta dopo il 15/1/2003.

Dato l’incremento del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno liquidati a tutti coloro che ne hanno avanzato richiesta, contrariamente a quanto successo negli ultimi tre anni.

Si ricorda che per l’assegno non è prevista la 13ª mensilità.

La domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -  Via Casilina 3 - 00182 Roma.

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DELL'ASSEGNO NELL'ANNO 2014

Anche per il 2014 l’importo dell’assegno è fissato in euro 900/euro 450 ed è altamente probabile che sarà liquidato a tutti richiedenti, senza limitazioni derivanti da graduatorie.

Una importante novità è che – proprio in virtù dell’adeguata disponibilità economica – è stato stabilito che “le domande prodotte per l’anno 2013 continuano a produrre i loro effetti anche per l’anno 2014” (art.2, comma 1, del decreto).

Questo vuol dire che non vi sarà necessità di presentare una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata nell’anno 2013. Ovviamente resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno nell’anno 2013.

Come sempre, per coloro che hanno richiesto l’assegno per la prima volta nell’anno 2014, la decorrenza sarà stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda.

Sulla base del decreto attuativo per il 2013, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2014, che è obbligatoria quindi solo per chi richiede questo assegno per la prima volta, cui va allegata copia del mod.69 o del decreto concessivo della pensione se si tratta di prima istanza.

Ultima modifica il Mercoledì, 20 Novembre 2013 14:44

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