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Mercoledì, 24 Luglio 2013 10:55

L'obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette è sospeso per le P.A. con personale in esubero

Il Dipartimento della Funzione Pubblica - con il parere n. 23580 del 22.5.2013 - ha espresso l'avviso  che in generale le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche finalizzate a coprire le quote di riserva previste dalla legge n. 68/1999 (collocamento obbligatorio delle categorie protette) sono consentite solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica.

Qualora vi sia invece un'eccedenza di posizioni rispetto alla pianta organica, le assunzioni delle categorie protette non sono ammesse, ad eccezione dei centralinisti non vedenti, che godono di una normativa più favorevole.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, questo divieto deriva dai vincoli della revisione di spesa nel settore del pubblico impiego e dall'applicazione analogica della sospensione degli obblighi di assunzione delle categorie protette prevista per le imprese private in crisi economica.

Si tratta di una interpretazione nuova rispetto al passato, in cui le assunzioni derivanti dall'obbligo di copertura delle quote di riserva sono sempre state ammesse nel pubblico impiego anche in caso di blocco di nuove assunzioni.

Considerando la progressiva riduzione delle piante organiche nelle pubbliche amministrazioni, derivante dalla crisi economica, questo nuovo orientamento interpretativo rischia di indebolire ancora di più l'istituto del collocamento obbligatorio, già messo a dura prova dalle crescenti difficoltà occupazionali nel paese.

Ultima modifica il Mercoledì, 24 Luglio 2013 11:11

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