Con il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n°24, sono state stabilite le sanzioni a carico delle compagnie aeree per la violazione delle disposizioni relative ai diritti delle persone disabili e con mobilità ridotta, stabilite dall'Unione Europea.
Gli obblighi sanzionati dal Decreto prevedono che:
- la disabilità è la mobilità ridotta non possono essere motivi di rifiuto della prenotazione per un volo o dell'imbarco sull'aereo
- le compagnie devono garantire in formato accessibile le norme di sicurezza
- devono essere designati speciali punti di arrivo e di partenza
- deve essere garantita un'assistenza per tutto ciò che concerne le procedure d'imbarco e di sbarco e durante il volo
- il personale deve avere una formazione specifica relativa all'assistenza dei disabili
- deve essere garantito il trasporto di cani guida, di apparecchi medici e di sedie a rotelle nel numero massimo di due
La vigilanza sul rispetto di questi obblighi e l'irrogazione di eventuali sanzioni spetta all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).