DECRETO 23 settembre 2008

DECRETO 23 settembre 2008 Provvidenze in favore dei grandi invalidi,di cui all'art. 1,comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.288.(Gazz.Uff.n.262 dell' 8-11-2008)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,

n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento

delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova

normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del

Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del

servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze

in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,

nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di

guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore,

demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero

degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli

che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione

anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei

volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo

per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la

quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio

obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove

disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore

militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,

per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli

anni 2006 e 2007;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni

urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione

dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244», e

in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni gia'

attribuite al Ministero della solidarieta' sociale e sono trasferite

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di

Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n.

288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e

19 dicembre 2005 e i decreti del Ministro della difesa, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della

solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data

28 dicembre 2007, recante la ripartizione delle unita' previsionali

di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2008, con il quale e' stato iscritto nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo

1319 del programma «protezione sociale per particolari categorie

(24.5)» nell'ambito della missione «diritti sociali, solidarieta'

sociale e famiglia (24)» per l'importo di euro 7.746.853;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ufficio nazionale per il servizio civile - e del Ministero

dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 9 maggio 2008

e 8 maggio 2008;

Considerato che, per il corrente anno 2008, la Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non

ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi

regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione

relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai

grandi invalidi;

Considerato altresi' che il medesimo Ufficio nazionale per il

servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel

caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti

accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio

dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno

sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio

i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi

invalidi;

Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove

disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore

militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre

2007;

Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,

all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori

debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra

evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2008,

assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi

invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2008, il numero dei grandi invalidi

affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e

4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo

all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai

sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'

di 485 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 5.109.960.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'

relative all'anno 2008, pari ad euro 2.636.893, sono liquidati, in

via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi

affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente,

nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per

ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di

aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A),

numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D);

ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di

accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al

15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado

di assicurarlo;

b) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di

accompagnamento per la prima volta dopo l'entrata in vigore della

citata legge n. 288 del 2002, senza ottenerlo.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura

mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono

corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio

2008 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno

del mese successivo alla data di presentazione della domanda per

ottenere l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore per coloro che

abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2008.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle

domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni per l'anno 2008,

redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui

costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il

31 dicembre 2008 al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei

servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7,

previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il

richiedente. Fino al 31 dicembre 2008, gli enti titolari dei progetti

di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del

progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al

citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per

quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del

servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del

servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene

anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono

all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione

autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che

curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti

medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319 Economia.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 23 settembre 2008

 

Il Ministro della difesa

La Russa

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Tremonti

Il Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali

Sacconi

 

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2008

Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 11, foglio n. 107

 

Allegato

Modello di domanda volta ad ottenere l'assegno sostitutivo

dell'accompagnatore per l'anno 2008

Al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro

- Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro -

Ufficio 7 - via Casilina, 3 - 00182 - Roma

Oggetto: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge

27 dicembre 2002, n. 288).

Il/la sottoscritto/a : cognome ...... nome ...... nato/a ...... il

...... a ......(Prov......), codice fiscale.......................

residente a ......(Prov.......) in via/piazza ........... n.......

(c.a.p. ......) tel. ........... grande invalido/a di Tabella, E

lettera ...... (iscrizione n.......) come da allegato mod. 69 o

decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata

legge n. 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile

per l'anno 2008.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

di avere usufruito per l'anno 2007 dell'assegno sostitutivo

dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio 7

di cui all'art. 2, comma 2, di averne titolo;

di non aver usufruito nell'anno 2008, sino alla data odierna,

di accompagnatore del servizio civile;

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 2,

della legge n. 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data

di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare

o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore

della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come

attestato dagli atti allegati;

di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art. 1, comma 4,

della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto

richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel

triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza

ottenerlo, come attestato dagli atti allegati.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Ufficio VII

di cui all'art. 2, comma 2, dell'eventuale assegnazione

dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente

percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma ......

Avvertenze: In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa

deve essere compilata secondo le modalita' di cui all'art. 4 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 10:27

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