Categories: 2026, Norme e dirittiLast Updated: 28 Gennaio 2026

by anvcgnew

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Dal 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la legge 18 luglio 2025 n. 106, che prevede nuovi benefici a favore di lavoratori del settore pubblico e privato, con esclusione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo, in condizioni di salute particolarmente gravi e rientranti in queste categorie:

  • affetti da malattie oncologiche in fase attiva
  • affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento

Il primo beneficio previsto è un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non ha valore per ferie, tredicesima o trattamento di fine rapporto e non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.

La certificazione della malattia che dà diritto al beneficio è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Al rientro al lavoro, il lavoratore ha priorità per l’accesso allo smart working, se compatibile con le mansioni, per favorire un reinserimento graduale.

I lavoratori autonomi e titolari di partita IVA con le stesse gravi patologie possono sospendere l’attività fino a un massimo di 300 giorni all’anno solare, senza estinzione del rapporto di lavoro, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

Il secondo beneficio previsto è la possibilità di fruire, in aggiunta agli altri permessi esistenti, di ulteriori dieci ore annue di permesso, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Per accedere a questa agevolazione è necessaria la prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. Per queste ore di permesso aggiuntive, è prevista la copertura figurativa e la liquidazione dell’indennità di malattia. Questo diritto spetta anche ai genitori di figli minorenni affetti dalle medesime patologie.

Con la circolare n.152 del 19/12/2025 l’INPS ha fornito le prime istruzioni applicative che, per quanto riguarda gli aventi diritto, poco aggiungono al testo normativo.

Resta aperta la questione dell’applicabilità di questo insieme di norme agli invalidi di guerra e più in genere agli invalidi la cui infermità non viene valutata in misura percentuale (ad es. per servizio). Il 25 novembre scorso l’ANVCG ha chiesto esplicitamente chiarimenti su questo punto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e all’INPS; purtroppo a tutt’oggi, anche dopo un sollecito, non è stato fornito alcun riscontro, lasciando quindi nel dubbio tutti i lavoratori che appartengono a queste categorie.

Last Updated: 28 Gennaio 2026Categories: 2026, Norme e diritti