Categories: 2008, Norme e diritti

by Ruggero

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Con la nota operativa n°10 del 4/3/2008 (nota-inpdap-10-2008) l’INPADP è tornato ancora una volta sulla questione del calcolo del beneficio di cui all’art.2, comma 1, della legge 336/70 (i cosiddetti “tre scatti”) in favore dei combattenti e assimilati.

In questa nota, modificando un precedente orientamento del 2006, l’Istituto ha indicato che il beneficio va applicato secondo il seguente procedimento:

  • si calcola il beneficio corrispondente al 7,50% della retribuzione alla cessazione dal lavoro;
  • si determina l’importo della pensione secondo le regole generali;
  • all’importo di pensione così calcolato, si aggiunge il beneficio sia sulla quota A che sulla quota B.

Questo metodo di calcolo si presenta come più favorevole di quello precedentemente adottato dall’Istituto.

La nota precisa che i provvedimenti emanati in precedenza secondo regole diverse verranno rideterminati, previa specifica richiesta degli interessati avente valore dichiarativo.