Venerdì, 05 Agosto 2022 15:08

Aggiornamento della normativa sui permessi e i congedi connessi con la disabilità

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato sulla G.U. n.176 del 29 luglio 2022, ha aggiornato una serie di norme relative all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, dando esecuzione alle più recenti direttive europee in materia e alle sentenze della Corte Costituzionale degli ultimi anni. Su queste innovazioni, l'INPS ha già fornito delle prime indicazioni nel messaggio n.3096 del 5/8/2022.

Per quanto riguarda i permessi di cui alla legge n.104/1992 a favore dei lavoratori che assistono familiari disabili, il testo della legge è stato aggiornato prevedendo che il diritto spetta in via prioritaria al coniuge o a chi è parte di un'unione civile o al convivente di fatto; qualora gli stessi siano deceduti o affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona disabile.

E' stato confermato che il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più disabili, ma in questo caso, in assenza del coniuge o del convivente, il diritto spetta solo ai parenti o affini entro il primo grado o, se anche i genitori sono mancanti o inabili o ultra 65enni, entro il secondo grado.

Importante e innovativa è la previsione che i tre giorni di permesso mensili possono essere riconosciuti, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

I lavoratori che usufruiscono dei permessi, inoltre, hanno diritto di priorità nell'accesso alla smart working.

Per il congedo biennale, invece, l'ordine di priorità indicato nella legge tra gli aventi diritto è più articolato:

- in primo luogo il coniuge convivente o la parte di un'unione civile o il convivente di fatto;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, il padre o la madre anche adottivi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei genitori, uno dei figli conviventi;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o l'affine entro il terzo grado convivente.

E' da notare che il requisito della convivenza è richiesto solo per la concessione del congedo, ma non dei permessi. A questo proposito è stato stabilito che la convivenza, qualora normativamente prevista, può essere stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

Va ricordato poi che qui per disabile si intende la persona con una disabilità grave certificata ai sensi della legge n.104/1992, qualifica che spetta di diritto ai grandi invalidi di guerra, secondo quanto previsto dall'art.38, comma 5, della legge n.448/1998.

Nel nuovo decreto è stato poi inserito un generale divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che chiedono o usufruiscono dei permessi e dei congedi - sia disabili che familiari di disabili - nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.

Ultima modifica il Giovedì, 11 Agosto 2022 09:37

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, si acconsente all’uso dei cookie Per sapere di più sui cookie e come cancellarli si veda questa pagina.

Accetto i cookie da questo sito:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk