Venerdì, 08 Luglio 2022 11:36

Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime delle stragi naziste

Nel cosiddetto PNRR2 - Piano nazionale di ripresa e resilienza 2 (contenuto nel decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79) è stata inserita una norma che istituisce il “Fondo per il ristoro dei danni subiti  dalle  vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di  diritti inviolabili della  persona, compiuti  sul  territorio  italiano  o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, del quale potranno usufruire solo coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole in passato e coloro che la otterranno a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 30 ottobre 2022.

Riportiamo sotto l’articolo il testo integrale della norma.

Per comprendere bene le ragioni dell’istituzione del fondo, occorre ripercorrere brevemente le complicate vicende relative alle richieste di risarcimento danni alla Repubblica di Germania, per le stragi naziste avvenute in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale.
A partire dal 2004 i tribunali italiani hanno cominciato a pronunciare delle sentenze di condanna dello Stato Tedesco al risarcimento dei danni in favore delle famiglie delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che questi atti fossero da qualificare come crimini di guerra.

La Repubblica di Germania si è opposta a queste sentenze, invocando il principio di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l’immunità di uno Stato dalla giurisdizione civile straniera, ed ha ottenuto una pronuncia favorevole nel 2012 da parte della Corte internazionale di giustizia dell’Aja, che peraltro invitava gli stati interessati a trovare una soluzione diplomatica.

Questa decisione sembrava aver posto la parola fine al contenzioso, ma nel 2014 la Corte Costituzionale ribadiva l’inefficacia di questo principio sul territorio italiano, orientamento poi ribadito nel 2020 dalle Corte di Cassazione a Sezioni Riunite (sentenza 7 luglio 2020  n. 20442). Si è quindi giunti a una situazione in cui i giudici italiani hanno continuato a pronunciare sentenze di condanna al risarcimento danni dello Stato Tedesco, sentenze che però sono di fatto rimaste senza esito concreto per l’opposizione della Repubblica di Germania, basata sulla sentenza della Corte dell’Aja, cui peraltro la stessa Germania si è rivolta nuovamente nell’aprile di quest’anno.

Oltre a ciò, occorre anche fare i conti con l’impossibilità giuridica di pignorare i pochi beni di proprietà tedesca siti nel territorio italiano, essendo questi ad uso o destinazione pubblicistica.

L’istituzione del fondo prevista nel PNRR2 mira a superare questa situazione di impasse, stabilendo che il risarcimento riconosciuto dai tribunali italiani verrà liquidato unicamente a valere sullo stesso, escludendo in questo modo qualsiasi ulteriore azione esecutiva. Un successivo decreto attuativo dovrà stabilire:
-    la procedura di accesso al Fondo;
-    le modalità di erogazione degli importi spettanti, da cui saranno detratte le eventuali provvidenze già erogate a titolo di indennizzo per gli ex-deportati nei campi KZ e per gli ex-perseguitati politici o razziali;
-    le ulteriori disposizioni applicative.

Il Fondo, il cui onere ricade totalmente sullo Stato Italiano, ha una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 11 milioni e 800 mila euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Considerando il numero di famiglie coinvolte, appare più che probabile, sulla base della dotazione del fondo, che l’indennizzo che verrà liquidato non sarà certamente pari a quello che sarebbe spettato in base alle sentenze emesse.

L’istituzione di questo Fondo, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe consentire la chiusura di un contenzioso che ormai va avanti da quasi 20 anni; non è detto però che sarà davvero così, dato che anche la nuova norma potrebbe in futuro essere sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

Al di là delle considerazioni di carattere giuridico, indubbiamente lascia qualche perplessità il fatto che l’Italia si faccia carico con risorse interamente proprie di un risarcimento che, secondo i giudici, dovrebbe essere invece dovuto da un altro soggetto, in questo caso lo Stato Tedesco, per di più per un crimine di guerra. Parimenti singolare appare l’invocazione del principio di immunità internazionale dello Stato in un momento in cui, all’interno della comunità internazionale e con riferimento ai conflitti contemporanei, sempre più spesso si richiede a gran voce la condanna di Stati ritenuti responsabili di crimini di guerra.




Art.43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti  dalle  vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di  diritti inviolabili della  persona, compiuti  sul  territorio  italiano  o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze  è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando  continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto  l'accertamento  e  la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. è a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.

3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi  ad  oggetto  la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.  

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:   a) la procedura di accesso al Fondo;    b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già  ricevute  dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94;    c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. 

5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1. 

6. Fatta salva la  decorrenza  degli  ordinari  termini  di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza,  entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza  è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente. 

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per l'anno 2023 ed euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per l'anno 2023 ed euro 5.904.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Ultima modifica il Venerdì, 08 Luglio 2022 11:54

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