Secondo quanto previsto dall'art.26, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, "a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto".
A questo fine per "lavoratori fragili" si intendono "i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Ricordiamo che gli invalidi di guerra di prima categoria sono per legge equiparati ai disabili con connotazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e quindi rientrano di diritto tra i destinatari di questa disposizione. Gli invalidi di guerra delle altre categorie, invece, devono per forza acquisire il certificato rilasciato dalla ASL ai sensi della suddetta legge.