Lunedì, 02 Novembre 2020 12:19

Diritto allo smart working per i lavoratori disabili fino al 31 dicembre

Secondo quanto previsto dall'art.26, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, "a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto".

A questo fine per "lavoratori fragili" si intendono "i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Ricordiamo che gli invalidi di guerra di prima categoria sono per legge equiparati ai disabili con connotazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e quindi rientrano di diritto tra i destinatari di questa disposizione. Gli invalidi di guerra delle altre categorie, invece, devono per forza acquisire il certificato rilasciato dalla ASL ai sensi della suddetta legge.

Ultima modifica il Lunedì, 02 Novembre 2020 12:26

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