Venerdì, 07 Dicembre 2018 15:27

ISEE: confermata la rilevanza delle pensioni di guerra indirette

Nel nostro ultimo articolo sulla rilevanza delle pensioni di guerra riguardo l'ISEE, avevamo fatto presente che:

- le pensioni di guerra dirette sono escluse dal calcolo;
- le pensioni di guerra indirette sono incluse dal calcolo.

L'ANVCG ha sempre contestato a legittimità dell'inclusione delle pensioni di guerra indirette nel calcolo dell'ISEE, ritenendo tale prassi in aperto contrasto con l'art.5 della legge n.261/1991 che prevede testualmente che "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".

Con una nota del 12 novembre il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito dell'ANVCG, ha purtroppo confermato questa interpretazione, in base a delle considerazioni giuridiche tutt'altro che condivisibili e in contrasto con quanto avvenuto in passato rispetto a normative similari.

Nonostante questo riscontro negativo, l'Associazione continuerà a battersi per il rispetto del carattere risarcitorio di tutti i trattamenti pensionistici di guerra, sancito dall'art.1 del testo unico in materia (DPR 23 dicembre 1978, n.915).

Ultima modifica il Venerdì, 07 Dicembre 2018 15:33

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