L'art.10, comma 1, lett b) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (IRPEF) prevede la deducibilità dall'imponibile per "le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
Nelle istruzioni allegate alla dichiarazione dei redditi e nella guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che questa agevolazione spetta sia per le persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della legge n.104/92, sia a coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Con la risoluzione n.79/E del 23 settembre 2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni, specificando che in caso di riconoscimento di invalidità da altre Commissioni mediche, è necessario che sia attestata un’invalidità totale o che sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Trasportando questo principio nel settore delle pensioni di guerra, questo significa che gli invalidi di prima categoria possono usufruire del beneficio con il solo modello 69, mentre gli invalidi di altre categorie devono avere la certificazione di cui alla legge n.104/92.
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Mercoledì, 30 Novembre 2016 10:54