Mercoledì, 01 Giugno 2016 13:57

ISEE e pensioni di guerra: importante aggiornamento

Nella legge 26 maggio 2016 , n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) – nonostante l'assoluta estraneità di materia – sono state inserite per volontà del Governo alcune norme sull'ISEE che vanno in teoria a recepire la nota decisione del Consiglio di Stato riguardo i trattamenti percepiti dai disabili, con cui erano state annullate le disposizioni che consideravano rilevanti i trattamenti indennitari a favore dei disabili e che regolavano le detrazioni in favore di questi stessi soggetti.

Le nuove norme sono contenute nell'art. 2-sexies della suddetta legge, il quale prevede che, ai fini del calcolo dell'ISEE:

a) sono esclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) restano inclusi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità.

Sebbene al momento non siano ancora state diramate le istruzioni applicative, sulla base della lettera della legge, appare certo che le pensioni di guerra dirette siano da ritenere escluse dal calcolo dell'ISEE.

Ancora incerta è invece la posizione delle pensioni di guerra indirette: infatti, considerando solo la nuova disposizione, esse sembrerebbero tuttora da considerare ai fini della determinazione dell'ISEE.

Tuttavia rimane tuttora da definire l'operatività rispetto alla normativa sull'ISEE della norma di cui all'art.5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, il quale stabilisce che "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali".

In passato l'INPS ebbe modo di chiarire che questa norma è "stata voluta proprio per sottolineare il carattere ininfluente del trattamento pensionistico di guerra in tutte quelle circostanze nelle quali la sua percezione non sia dichiarata espressamente incompatibile da apposita legge" (circolare n.268 del 25 novembre 1991 e n.119 dell'8 ottobre 2007) e su questa base ha stabilito l'irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra anche a fronte di leggi che prevedevano la rilevanza di "redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte" (orientamento ribadito nel messaggio n. 10462 dell'1/7/2013 e altri di simile argomento).

Ad avviso dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra questi stessi principi dovrebbero per diversi motivi applicarsi anche al calcolo dell'ISEE, con conseguente irrilevanza di tutti i trattamenti pensionistici di guerra, sia diretti che indiretti.

Trattandosi di una questione che ha una rilevanza notevole per tutti coloro che percepiscono trattamenti pensionistici di guerra e per le loro famiglie, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha più volte rivolto un quesito specifico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e all'INPS – l'ultima volta con nota del 30 maggio 2016 – senza purtroppo finora avere riscontro.

Per quanto riguarda le detrazioni e i coefficienti di calcolo, si tratta di una questione tecnica piuttosto complessa, che non è facile spiegare nel dettaglio in modo discorsivo; basti sapere comunque che sono stati modificati i criteri per i nuclei familiari con persone disabili e che questa rimodulazione può avere effetti positivi ma anche negativi a seconda delle situazioni concrete.

C'è da notare comunque che queste nuove regole sono esplicitamente qualificate come transitorie e sono destinate ad essere sostituite non appena verrà effettuata una revisione organica del regolamento dell'ISEE.

La storia infinita della riforma dell'ISEE, iniziata ormai oltre due anni e mezzo e fa, è quindi ancora lontana dalla sua conclusione.

Ultima modifica il Giovedì, 09 Giugno 2016 10:20

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