Mercoledì, 30 Marzo 2016 00:00

Stretta su analisi e prestazioni specialistiche e invalidità di guerra (aggiornamento)

Sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto 9 dicembre 2015 che stabilisce le nuove “condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.

Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, perché per legge le prestazioni sanitarie prescritte al di fuori delle condizioni di erogabilità previste in esso stabilite sono a totale carico dell’assistito.

La logica alla base del decreto è che molte analisi e prestazioni specialistiche non potranno più essere prescritte dal medico curante a carico del Servizio Sanitario Nazionale se non in presenza di specifiche cause (ad es. una patologia) o situazioni personali (ad es. l'età), che ovviamente variano da caso a caso.

A titolo di esempio, l'esame dei livelli di colesterolo sarà prescrivibile sono in questi casi:

  • come screening su tutti i soggetti di età superiore a 40 anni
  • nei soggetti con malattia cardiovascolare o fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci.

         In assenza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interventi terapeutici, l'esame potrà essere ripetuto solo ad almeno 5 anni di distanza.

Particolarmente stringenti sono le condizioni di erogabilità per la prescrizione delle prestazioni di odontoiatria, per le quali si richiede la sussistenza della "vulnerabilità sanitaria" (cioè la presenza di condizioni cliniche che possono essere gravemente pregiudicate da una patologia odontoiatrica concomitante) oppure la "vulnerabilità sociale" (cioè una condizione di svantaggio sociale ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale).

L'intero provvedimento,con l'indicazione analitica della condizioni per ogni prestazione sanitaria, si può consultare cliccando qui.

Il provvedimento ha valenza generale e quindi si applica teoricamente nei confronti di tutti gli assistiti, comprese le persone esenti.

Va tuttavia considerato che il Ministero della Salute, nella sua circolare del 25 marzo 2016 ha stabilito che “durante la fase di sperimentazione e monitoraggio del decreto, i medici prescrittori possono non applicare le condizioni di appropriatezza quando le prestazioni debbano essere erogate a pazienti oncologici, cronici o invalidi”.

Al di là di questa utilissima direttiva di carattere transitorio, va osservato che la posizione degli invalidi di guerra riguardo questa normativa è particolare: infatti l’art.57, comma 3, della legge n°833/1978 ha "fatto salve le prestazioni specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e delle regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio", vale a dire le cure che l’O.N.I.G. (Opera Naizonale Invalidi di Guerra) garantiva gratuitamente per tutte le infermità riconosciute derivanti da causa bellica.

In base a questo principio, già in passato il Ministero della Salute, rispondendo a una richiesta dell'ANVCG,ebbe a chiarire che le prestazioni totalmente o parzialmente escluse dai LEA possono essere erogate se dirette alla cura dell'invalidità pensionata, ovviamente nei limiti di quanto erogato a suo tempo dall'O.N.I.G. (cfr. nota del 5 giugno 2002). 

Questo dovrebbe sicuramente valere per le cure odontoiatriche, anche a fronte delle limitazioni poste dal decreto illustrato sopra, riguardo le quali l'O.N.I.G. garantiva ai pensionati per lesioni dentarie, maxillodentarie, diabete, ulcera ed epilessia la fornitura di una protesi dentaria (con esclusione di metalli preziosi) e alla riparazione o sostituzione della stessa in caso di necessità, a prescidenre da altre condizioni (art.19 del regolamento O.N.I.G.).

Secondo l'ANVCG questo medesimo principio dovrebbe applicarsi rispetto tutte le analisi e le prestazioni specialistiche oggetto della nuova regolamentazione che, se prescritte per l'invalidità di guerra, devono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche al di fuori delle condizioni indicate. Trattandosi di una questione molto rilevante, l'ANVCG ha rivolto un espresso quesito al Ministero della Salute, con l'auspicio di ottenere un positivo riscontro.

Ultima modifica il Mercoledì, 30 Marzo 2016 09:24

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