Martedì, 13 Gennaio 2015 13:34

Entra in vigore il nuovo ISEE

Dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove regole in materia di ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), disposte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Si ricorda che l'ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità (ad es. tariffe agevolate per i trasporti, per l'iscrizione all'università, per i ricoveri nelle case protette ecc.).

L'ISEE non si applica alle prestazioni pensionistiche di nessun tipo e non ha nessun collegamento con il limite di reddito in materia di pensioni di guerra.

Senza entrare nei dettagli tecnici, che sono estremamente complessi, si può sinteticamente affermare che il nuovo ISEE mira ad una valutazione completa di tutte le entrate - a qualunque titolo - e del patrimonio del nucleo familiare.

La novità più rilevante rispetto al passato è che entrano nella valutazione anche i "trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche" e "ogni altra componente reddituale, anche se esente da imposta".

Nonostante l'ampiezza di questa previsione, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ritiene che i trattamenti pensionistici di guerra non dovrebbero essere comunque ricompresi  nell'ISEE, data l'esistenza di una norma di legge che stabilisce che essi "in nessun caso possono essere computati, a carico dei soggetti che li percepiscono e del  loro  nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali" (art.5 della legge n.261/1991).

Non esistendo al momento alcuna direttiva specifica in materia, la Presidenza Nazionale dell'Associazione ha già inoltrato ai Ministeri competenti una richiesta di chiarimenti su questo punto.

Dalla somma di tutti i redditi, nel caso in cui siano presenti nel nucleo persone con disabilità sono previste specifiche detrazioni diverse a seconda della gravità della disabilità e dell’età della persona:

  • persone con disabilità media (in cui rientrano gli invalidi di guerra di 2ª e 3ª categoria) una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
  • persone con disabilità grave (in cui rientrano gli invalidi di 1ª categoria) una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
  • persone non autosufficienti (in cui rientrano gli invalidi di 1ª categoria con assegno di superinvalidità) una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Si possono inoltre detrarre alcune particolari spese, entro certi tetti massimi, tra cui:

  •  le spese sanitarie per disabili e le spese per l’acquisto di cani guida (detraibili nella denuncia dei redditi) e interpretariato per i sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili (deducibili nella denuncia dei redditi)
  •  le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale se regolarmente assunti o se le relative prestazioni documentate siano state rese da enti fornitori (es. cooperative); questa seconda detrazione viene ammessa solo per le persone non autosufficienti.

Un regime più restrittivo è previsto quando l'ISEE viene applicato per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ricoveri in istituto, Residenze Sanitarie Assistenziali ecc.): in questo caso si considerano anche redditi di tutti i figli, pur se non  conviventi nel nucleo familiare. Si tratta con tutta evidenza di una previsione che ha la finalità di forzare in via indiretta la partecipazione alla spesa dei figli degli anziani (autosufficienti e non). Questa regolamentazione si ispira ad un principio diametralmente opposto a quello vigente nel vecchio ISEE, che in teoria doveva "evidenziare la situazione economica del solo assistito".

Il figlio non convivente non viene considerato ai fini dell'ISEE nel caso in cui quando egli, oppure un componente del suo nucleo, sia una persona con disabilità o nel caso in cui risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

Inoltre per questo specifica ipotesi, non vengono ammesse le deduzioni di spesa per l’assistenza personale e vengono introdotte delle norme antielusive in materia di donazione.

Un metodo di calcolo dell'ISEE più favorevole vige invece per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare in favore di tali soggetti finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio e interventi atti a favorire l’inserimento sociale degli stessi.

In questi casi, se il beneficiario è maggiorenne, il nucleo familiare preso a riferimento è formato solamente dal beneficiario, dal coniuge e dai figli, esclusivamente se conviventi.

La richiesta dell'ISEE va inoltrata all'INPS, esclusivamente per via telematica o per il tramite di un patronato o di un Caf.

Ultima modifica il Martedì, 13 Gennaio 2015 14:35

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