Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-00632

Atto Camera
Interrogazione a risposta in Commissione 5-00632
presentata da GIAN LUCA GALLETTI
mercoledì 19 novembre 2008, seduta n.089

 

GALLETTI e DELFINO. -
Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 stabilisce che "La pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà, da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto";

l'articolo 77 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dall'articolo 5 della legge n. 261 del 1991, prevede conseguentemente che "Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al presente decreto, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali";

la "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (legge n. 328 del 2000), all'articolo 25, prevede che la verifica della condizione economica del richiedente i servizi è valutata sulla base dei redditi IRPEF o di carattere finanziario o del patrimonio, categorie in cui le pensioni di guerra non possono rientrare sotto alcun profilo;

in palese violazione di tali principi, il Comune di Modena e gli altri Comuni della Provincia, così come altri Comuni nel resto d'Italia, starebbero indebitamente considerando le pensioni di guerra nel calcolo del reddito per la determinazione delle rette dovute dai titolari ospiti delle case protette gestite dai medesimi Comuni;

tali enti, considerando ai fini assistenziali le pensioni di guerra, di fatto ne disconoscono la loro natura, attribuendo loro una qualificazione giuridica diversa da quella sancita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e ciò facendo ad avviso dell'interrogante, violano la ripartizione costituzionale delle competenze, dato che indiscutibilmente spetta solo allo Stato stabilire la natura di detti trattamenti;

questa situazione va a danneggiare la benemerita categoria dei pensionati di guerra che peraltro gode di trattamenti la cui entità è nella stragrande maggioranza dei casi ricompresa tra i 100 e i 400 euro circa;

si verifica inoltre una discriminazione tra cittadini nelle medesime condizioni, in quanto vi sono altri Comuni, come ad esempio il Comune di Milano, che correttamente escludono le pensioni di guerra dal reddito preso a riferimento per il calcolo della retta -:

se non si ritenga opportuno di fornire ai Comuni una direttiva chiara ed inequivoca sulla materia, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 1998, per impedire la considerazione indebita delle pensioni di guerra al fine del calcolo della retta per la permanenza nelle case protette.(5-00632)

 

TESTO DELLA RISPOSTA fornita dal sottosegretario Daniele MOLGORA
presso l'XI Commissione Camera il 4/12/2008

 

La problematica prospettata dagli onorevoli interroganti con il documento di sindacato ispettivo in esame riguarda la difformità di comportamento da parte di alcuni Comuni nel considerare le pensioni di guerra nel calcolo del reddito ai fini della determinazione delle rette dovute dai titolari ospiti di case protette, gestite dai medesimi Comuni.

Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, di sapere se non si ritenga opportuno fornire ai Comuni una direttiva univoca in materia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Al riguardo, si osserva che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, individua criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Per quanto concerne, in particolare, le pensioni di guerra, l'articolo 1 del Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), stabilisce che la pensione, assegno o indennità di guerra costituiscono atto risarcitorio nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto.

Il successivo articolo 77 del citato Testo unico prevede, inoltre, che le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di guerra, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito. Dette somme sono, pertanto, irrilevanti, tra l'altro, ai fini fiscali e non possono essere computate, in nessun caso, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di benefici anche assistenziali.

Ciò premesso, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che l'irrilevanza reddituale delle pensioni di guerra ai fini dell'attribuzione di benefici assistenziali è già esplicitamente stabilita a livello normativo.

L'Agenzia delle entrate ha fatto, inoltre, presente che il cittadino, al fine di poter richiedere la fruizione delle prestazioni sociali agevolate, deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, poi sostituito dal comma 344 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Sulla base dei dati inseriti nella dichiarazione, combinando i redditi, i patrimoni e le caratteristiche del nucleo familiare, vengono calcolati due indicatori - l'indicatore della situazione economica (ISE) e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) - che permettono di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie.

La predetta Agenzia ha rappresentato, infine, che il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, ha affidato all'INPS la gestione della banca dati relativa al calcolo dell'ISEE e che il suddetto Ente ha fornito, con la circolare n. 153 del 31 luglio 2001, le prime istruzioni applicative in merito alla citata disciplina.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, reperibili sul sito www.inps.it, chiariscono che nel quadro F4 devono essere indicati i dati reddituali, ovvero il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef conseguito nell'ultimo anno fiscale dai componenti il nucleo familiare e specificano che "non devono essere dichiarati i redditi esenti ai fini IRPEF (così, ad esempio, le somme di cui i soggetti beneficiano per finalità assistenziali e risarcitorie)".

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 09:54

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