Lunedì, 15 Gennaio 2007 00:00

Legge Finanziaria 2007 (Benefici e agevolazioni)

(Benefici fiscali sui veicoli destinati agli invalidi, imposta di successione e portatori di handicap, deduzione Irap per le spese relative ai disabili, detrazione Irpef per spese di assistenza a persone non autosufficienti, medaglia d'onore per i militari italiani internati costretti al lavoro coatto ).

 

Benefici fiscali sui veicoli destinati agli invalidi
Imposta di successione e portatori di handicap
Deduzione Irap per le spese relative ai disabili
Detrazione Irpef per spese di assistenza a persone non autosufficienti
Medaglia d'onore per i militari italiani internati costretti al lavoro coatto

 

Sul supplemento ordinario alla G.U. n°299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n°296 (legge finanziaria 2007), che contiene anche alcune disposizioni che possono interessare, a diverso titolo, le vittime civili di guerra.

1) Benefici fiscali sui veicoli destinati agli invalidi (art.1, commi 36-37)

La legge finanziaria ha introdotto in materia due disposizioni anti-elusione: la prima (comma 36) dispone che "le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti."
Rispetto al passato quindi, viene richiesto che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto invalido per il quale sono stati concessi i benefici.
L'altra norma anti-elusiva (comma 37) dispone che "In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti."
In sostanza viene previsto che il disabile o il suo familiare che vendano il veicolo oggetto dei benefici prima che siano passati due anni dall'acquisto debbono restituire all'Erario le agevolazioni ottenute, tranne che vi sia un cambio di veicolo dettato dalle mutate necessità dell'invalido.
Al momento non si conosce quale saranno le modalità di applicazione di queste due norme, modalità che presumibilmente verranno presto indicate dall'Agenzia delle Entrate.

2) Imposta di successione e portatori di handicap (art.1, comma 77)

Il così detto "decretone fiscale" (decreto-legge 3 ottobre 2006, n°262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006) ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni.
Coniuge e figli sono esentati dall'imposta fino al valore di un milione di euro (per erede e, nel caso di immobili, per valore catastale); dopo tale limite l'aliquota è fissata al 4%. Gli altri parenti non beneficiano di franchigia e sono sottoposti all'aliquota del 6%. Nel caso di eredi non parenti, si paga l'8%.
Si applicano le stesse aliquote anche per le donazioni.
La legge finanziaria ha disposto (comma 77) che se il beneficiario della successione o della donazione è un portatore di handicap grave ai sensi della legge n°104/92, questa imposta si applica esclusivamente sulla somma che eccede l'ammontare di un milione e mezzo di euro.

3) Deduzione Irap per le spese relative ai disabili (art.1, comma 266)

La legge finanziaria ha disposto un riordino delle deduzioni sull'Irap (comma 266) e in tale ambito ha confermato la deduzione per le spese relative ai lavoratori disabili.

4) Detrazione Irpef per spese di assistenza a persone non autosufficienti (art.1,comma 319)

La precedente legislazione prevedeva una deduzione dall'imponibile delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
Con la nuova legge finanziaria queste spese non possono più essere portate in deduzione dall'imponibile, ma beneficiano invece di una detrazione di imposta, nella misura ordinaria del 19%, per un importo non superiore a euro 2.100 e a condizione che il reddito complessivo non superi a euro 40.000.

5) Medaglia d'onore per i militari italiani internati costretti al lavoro coatto (art.1, commi 1271-1276)

E' stata introdotta la possibilità di concedere una medaglia d'onore per gli "internati militari italiani" (IMI) costretti al lavoro coatto dal regime nazista e, se deceduti, ai loro familiari.
Questi soggetti sono rimasti esclusi dal risarcimento previsto dalla legge tedesca del 2000 per i lavoratori coatti durante la 2ª guerra mondiale.
Per la concessione della medaglia valgono le domande presentate a suo tempo alla IOM (Organizzazione Internazionale per la Migrazione).

Ultima modifica il Lunedì, 12 Marzo 2012 14:32
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