Venerdì, 08 Settembre 2017 12:07

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore: per il 2018 tutto confermato

Sulla G.U. n.186 del 10/08/2017, è stato pubblicato il decreto interministeriale 20 giugno 2017 di attuazione dell'assegno sostitutivo del servizio reso dagli accompagnatori militari o civili, con le regole per l’anno in corso.

Si ricorda che l’importo degli assegni è attualmente fissato nella somma di €.900 o €.450. Si ricorda che per l’assegno non è prevista la 13ª mensilità.
    
Data la consistenza del fondo a disposizione per gli assegni, è praticamente certo che gli stessi verranno concessi a tutti coloro che ne hanno diritto.

Come gli scorsi anni, la decorrenza dell’assegno è fissata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in corso. Tuttavia, per coloro che richiedono l’assegno per la prima volta nell’anno 2017, la decorrenza è stabilita nel primo giorno del mese successivo in cui è stata presentata la domanda. Per tutti gli altri, la decorrenza è fissata al 1° gennaio a prescindere dalla data di presentazione della domanda per l’assegno.

Il decreto ha confermato che anche per il 2018 non sarà necessaria una nuova domanda per coloro che l’hanno già presentata in passato. Ovviamente resta necessaria la presentazione dell’istanza per chi non ha mai richiesto l’assegno in precedenza.

La domanda va presentata a: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -  Via Casilina 3 - 00182 Roma.

Sulla base del decreto attuativo per il 2017, l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha predisposto un fac-simile per la richiesta dell'assegno per l'anno 2018, che - lo ripetiamo - è obbligatoria quindi solo per chi richiede questo assegno per la prima volta.

Ultima modifica il Venerdì, 08 Settembre 2017 12:37

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