Venerdì, 17 Marzo 2017 10:34

Interrogazione parlamentare sulla rilevanza delle pensioni di guerra per l'assegno sociale

Uno degli aspetti più iniqui della normativa sulle pensioni di guerra – se non il più iniquo – è certamente la previsione della loro rilevanza per la concessione dell’assegno sociale, tranne il caso quest’ultimo non derivi da pensione di invalidità civile, dovuta a una regolamentazione assolutamente irrazionale, come risulta in modo chiaro da questo schema:

  Rilevanza delle pensioni di guerra
 Assegno sociale  SI’ (art.77, comma 2, del D.P.R. n.915/1978)
 Assegno sociale sostitutivo della pensione di invalidità civile  NO (circolare INPS n.86 del 27 aprile 2000)
 Maggiorazioni dell’assegno sociale  NO (circolare INPS n.44 dell'1/3/2002 e successive)

Si tratta di una distorsione normativa che è sempre esistita e che va a colpire proprio i pensionati di guerra più indigenti, annullando nei loro confronti il valore risarcitorio dei trattamenti pensionistici di guerra e a volte rendendo addirittura sconveniente la loro percezione.
    
L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra si è da sempre battuta contro questa grave ingiustizia, senza purtroppo riuscire finora a giungere all’affermazione del valore risarcitorio delle pensioni di guerra anche in questo campo.

Pochi giorni fa – il 9 marzo scorso –  la senatrice Maria Spilabotte, su impulso dell’ANVCG, ha presentato un’interrogazione parlamentare su questo tema, di riportiamo il testo integrale sotto.

E’ questo il primo passo di un’azione a più ampio raggio, dalla quale l'Associazione spera vivamente di poter ottenere dei risultati concreti con le prossime leggi in materia di bilancio.


Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 781 del 09/03/2017

SPILABOTTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

in virtù della loro natura risarcitoria, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, i trattamenti pensionistici di guerra "non costituiscono reddito. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali";

tale principio trova, come unica eccezione, la pensione o assegno sociale, rispetto a cui i trattamenti pensionistici di guerra sono computati nel reddito degli interessati, in forza del rinvio che l'art. 77, comma 2, del testo unico in materia di pensioni guerra (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915) fa alla norma speciale, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

già di per sé questa situazione risulta, ad avviso dell'interrogante, essere anomala, in quanto viene di fatto annullato il valore risarcitorio delle pensioni di guerra, proprio nei confronti dei soggetti più bisognosi;

l'ingiustizia di questa normativa, che a parere dell'interrogante colpisce i pensionati di guerra in condizioni economiche più indigenti, è divenuta ancora più evidente con l'introduzione del "minimo garantito" per i pensionati a basso reddito, disposto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002). Si sono infatti verificati casi in cui, a seguito dell'istituzione della maggiorazione sociale, la pensione di guerra, non solo non svolge la funzione risarcitoria sua propria, ma finisce con il danneggiare il soggetto, perché in sua assenza potrebbe fruire dell'assegno sociale incrementato, per un importo superiore alla pensione di guerra in godimento;

l'art.50, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", ha introdotto indirettamente un'ulteriore grave discriminazione, a danno dei pensionati di guerra: tale norma, infatti, mentre ha correttamente dichiarato l'irrilevanza ai fini della concessione della pensione o assegno sociale dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ (legge n. 791 del 1980) e dai perseguitati politici e razziali (legge n. 96 del 1955), non ha esteso tale misura anche ai pensionati di guerra;

la previsione, ai fini della concessione dell'assegno sociale, dell'irrilevanza dei trattamenti pensionistici percepiti dagli ex deportati nei campi KZ e dai perseguitati politici e razziali, ma non dei trattamenti pensionistici di guerra, configura evidentemente a giudizio dell'interrogante una palese violazione del principio di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, poiché tali trattamenti hanno con tutta evidenza la medesima natura risarcitoria delle pensioni di guerra, come provato dal fatto che ne condividono, in gran parte, la normativa generale e come esplicitamente riconosciuto dallo stesso Ministero dell'economia e dalle sezioni riunite della Corte dei conti nella discussione che ha poi portato alla sentenza n. 26/2015/QM delle sezioni riunite;

vi sono quindi molteplici ragioni di carattere giuridico ed etico per sostenere che i trattamenti pensionistici di guerra debbano essere esclusi dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale;

il notevole decremento fisiologico del numero dei pensionati di guerra, attualmente superiore al 10 per cento annuo e destinato ad aumentare in misura esponenziale, causa costantemente in ogni esercizio finanziario un avanzo economico rilevante sul cap.1316 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (a titolo esemplificativo il bilancio consuntivo dello Stato per il 2015 ha registrato economie per oltre 164 milioni di euro), che può ampiamente coprire l'onere finanziario derivante dalla previsione dell'esclusione dei trattamenti pensionistici di guerra dal computo del reddito per l'accesso all'assegno sociale,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare per sanare questo vulnus ai danni dei pensionati di guerra, anche al fine di evitare contenziosi incentrati, tra l'altro, sulla disparità di trattamento rispetto ai titolari di provvidenze ai sensi della legge n. 791 del 1980 (ex deportati nei campi KZ) e della legge n. 96 del 1955 (perseguitati politici e razziali).

(4-07147)

Ultima modifica il Venerdì, 17 Marzo 2017 10:58

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