Lunedì, 19 Dicembre 2016 12:13

Il contrassegno invalidi spetta a chiunque abbia mobilità ridotta

Com'è noto, l'art.381 del DPR n.495/1982 (Regolamento attuativo del codice della strada) prevede il rilascio del "contrassegno invalidi" alle persone disabili con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'art.12 del DPR n.503/1996 ha poi esteso questa normativa anche alla categoria dei non vedenti.

Con il parere n. 1567/2016 il Ministero dei Trasporti ha chiarito che il rilascio del contrassegno non è strettamente legato alla presenza di una patologia degli arti inferiori, ma può essere concesso anche per invalidità di tipo psichico o agli arti superiori, qualora esse rendano effettivamente difficoltosa la mobilità della persona.

Naturalmente spetta alla ASL territorialmente competente valutare le singole istanze per stabilire se questa condizione ricorra o meno nel caso concreto.

Data la chiara lettera della legge, il chiarimento del Ministero non poteva essere diverso e non fa altro che confermare quanto da sempre sostenuto dalle Associazioni di categoria. Esso può risultare  utile per contrastare le interpretazioni restrittive che talvolta, senza alcun fondamento, vengono proposte da certi Comuni.

Ultima modifica il Lunedì, 19 Dicembre 2016 12:18

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