Lunedì, 25 Gennaio 2016 11:24

Stato di disoccupazione ai fini del collocamento delle categorie protette

Il decreto legislativo n.150/2015, parte della riforma del lavoro conosciuta con il nome di "Jobs act", ha introdotto una serie di modifiche normative, una parte delle quali trovano applicazione anche per il collocamento delle categorie protette, in quanto compatibili.

La circolare n.34 del 23/12/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito delle importanti indicazioni sui riflessi che tali innovazioni comportano nella disciplina del collocamento obbligatorio.

Senza entrare in aspetti eccessivamente tecnici, per i quali rinviamo alla lettura diretta della circolare, va evidenziato che la novità più importante riguarda l'indviduazione dello stato di disoccupazione che, com'è noto, è uno dei requisiti - sia per gli invalidi che per le altre categorie (orfani e vedove/i di guerra, profughi ecc) - per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio.

L'art.19 del sopra citato decreto legislativo n.150/2015 stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.

I requisiti richiesti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione sono quindi due: l’essere privi di impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

In analogia con quanto previsto per l’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, in base al raccordo con la normativa vigente in questo settore, la permanenza nell’elenco del collocamento mirato previsto per le categorie protette è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:

a) se si instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000);
b) se si intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale si ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800).

In questi due casi l'iscrizione alle liste si conserva; è invece sospesa per il periodo in cui si ha un rapporto di lavoro subordinato con una durata non superiore a sei mesi e un salario superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000). Superando questo limite temporale, si decade dall'iscrizione alle liste.

Ultima modifica il Lunedì, 25 Gennaio 2016 11:28

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