Mercoledì, 14 Ottobre 2015 11:03

Sentenza sulla pensione di guerra di reversibilità a favore della madre di caduto separata

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.191 del 24 settembre 2015, ha stabilito che è incostituzionale la norma di cui all’art. 60, commi 1 e 3, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordina il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità della madre del militare o del civile deceduto, che viva separata dal marito, alla condizione che quest’ultimo non le corrisponda gli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito previsto dalla legge.

Per effetto di questa sentenza, la corresponsione degli alimenti alla madre di caduto separata dal marito non è più un elemento ostativo per la concessione della pensione di guerra, che resta comunque subordinata al possesso di un reddito inferiore al limite di legge.

La sentenza ha più che altro valore accademico, per lo meno nel settore delle pensioni di guerra, in quanto ormai le pensioni a favore dei genitori di caduto sono una rarità (se ne contano ad oggi poco più di 200).

Ultima modifica il Venerdì, 16 Ottobre 2015 08:52

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