Mercoledì, 30 Luglio 2008 00:00

Nuove regole per i dipendenti pubblici sui permessi e legge n°104/92

L'art.71, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n°112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n°133, ha previsto che "La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza".

Secondo un primo parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica (circolare n°7/2008) sembrava che questa nuova norma di carattere generale nel settore del pubblico impiego andasse a modificare anche le modalità di fruizione dei tre giorni di permesso di cui all'art.33, comma 3, per il lavoratori che assistono familiari disabili, limitandone la durata sulla base del "monte ore" eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Lo stesso Dipartimento però, con la circolare n°8/2008, ha in un secondo tempo chiarito che:

  • i lavoratori che assistono un familiare invalido possono usufruire dei tre giorni di permesso a prescindere dall'orario lavorativo delle giornate;
  • laddove previsto, i tre giorni possono essere frazionati, entro il "monte ore" eventualmente stabilito;
  • niente è innovato per quanto riguarda i lavoratori invalidi, che possono usufruire alternativamente di tre giorni di permesso al mese (a prescindere dall'orario lavorativo delle giornate) o di due ore giornaliere di permesso (senza limitazioni nel "monte ore").

In buona sostanza nulla è mutato rispetto la precedente normativa; va però evidenziato che la circolare n°8/2008 fa cenno a un futuro "eventuale riordino della disciplina allo scopo di garantire un autentico ed efficace supporto sia ai dipendenti pubblici portatori di handicap grave, sia ai dipendenti pubblici ai quali incombe la necessità di assistere, in maniera continuativa ed esclusiva, familiari con handicap in situazione di gravità".

L'art.71, comma 5, del medesimo decreto, prevede che, ai fini della distribuzione delle somme dei "fondi per la contrattazione integrativa" (che sono somme che possono essere usate come incentivi, premi o altre denominazioni), le assenze dal servizio per qualsiasi motivo non dovranno essere considerate come presenza, con le sole seguenti eccezioni:

a)"le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità"
b) "le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto"
c) "per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare"
d) "le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53" (tre giorni l'anno di permesso retribuito per "in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica")
e) "per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Data la tassatività di questo elenco, ne consegue che i permessi fruiti dai parenti lavoratori per l'assistenza di familiari invalidi e i congedi fruiti per l'assistenza degli stessi verranno ad incidere negativamente sulla distribuzione dei sopra citati incentivi.

Si tratta di una conseguenza che va in controtendenza con le recenti modifiche della prassi sull'incidenza dei medesimi permessi sulle ferie e sulla tredicesima e sembra anche porsi in contratsto con il principio di non discriminazione nei confronti delle persone invalidi e di chi le assiste.

[L'art.71, comma 5, è stato abrogato a decorrere dal 1° luglio 2009 - cliccare qui per i dettagli]

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 10:32

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