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Martedì, 02 Ottobre 2007 00:00

Pensioni di guerra e somma aggiuntiva sui trattamenti pensionistici di cui all'art.5 della legge n°127/2007 (cosiddetta "quattordicesima sulle pensioni")

L'art.5 del decreto legge n°81/2007, convertito con modificazioni nella legge n°127/2007, ha previsto la corresponsione ai pensionati di età pari o superiore a 64 anni, che siano titolari di pensioni da lavoro, di una somma aggiuntiva con importo variabile in funzione dell’anzianità contributiva, ricompresa tra euro 262 e euro 392.
Per avere diritto a tale somma aggiuntiva, chiamata informalmente "quattordicesima sulle pensioni", è necessario che la persona interessata abbia un reddito complessivo presunto per il 2007 non superiore a euro 8.504,73, al netto dei trattamenti di famiglia.
Anche i pensionati con un reddito annuo di poco superiore al limite previsto, ma comunque inferiore alla somma data da tale reddito e l'importo della somma aggiuntiva prevista, godranno del beneficio, anche se in misura ridotta.
Per quest'anno la somma dovrebbe essere versata con la mensilità di ottobre o novembre, mentre dal 2008, con la normativa "a regime", verrà corrisposta nel mese di luglio.
Si fa presente che, ai fini del calcolo del reddito per avere diritto a tale somma, sono escluse le pensioni di guerra, stante la loro irrilevanza ai fini assistenziali e previdenziali.
Questa esclusione è stata ufficialmente riconosciuta dall'Inpdap nella circolare n°26 del 25/9/2007 e dall'Inps nella circolare n°119 dell'8/10/2007 inviata all'Associazione.
Pertanto i redditi derivanti da pensioni di guerra non devono essere indicati nel modulo predisposto dagli istituti previdenziali per dichiarare i redditi da valutare ai fini della corresponsione della somma di cui all'oggetto.
Si fa infine notare che questa somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali (art.5, comma 4) e pertanto non dovrebbe rilevare ai fini del limite di reddito previsto in materia di pensioni di guerra.

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