Con i messaggi n°15995 del 18/6/2007 e n°16866 del 28/6/2007, l’Inps ha dettato nuove regole sulla frazionabilità dei permessi giornalieri di cui all'art.33, comma 3, della legge n°104/92 (tre giorni al mese, per il lavoratore disabile o per il lavoratore che assiste un portatore di handicap in situazione di gravità).
In passato l'Inps aveva ammesso la frazionabilità di detti permessi solamente in mezze giornate.
Con le nuove regole, l'Inps si adegua ora a quanto già stabilito dall'Inpdap e dal Ministero del Lavoro e riconosce la possibilità di frazionare i permessi giornalieri anche in permessi orari.
Il limite massimo di ore fruibili derivanti dal frazionamento orario è dato dalla formula seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3
Quindi un lavoratore che ha un orario di 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni potrà fruire, a seguito del frazionamento dei permessi giornalieri, di un massimo di 18 ore, mentre il tetto sarà di 24 ore per un lavoratore che ha un orario di 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni.
Si evidenzia che questo limite orario vale solamente per il frazionamento dei tre giorni mensili di permesso, mentre non si applica alle due ore di permesso giornaliero previste per i lavoratori disabili ai sensi dell'art.33, commi 2 e 6, della legge n°104/92.