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Martedì, 03 Aprile 2007 00:00

Estensione al coniuge del diritto al congedo retribuito per l'assistenza dei disabili

Secondo la normativa vigente (art.42, comma 5, del D.Lgs. n°151/2001), può usufruire di un congedo retribuito, continuativo o frazionato, fino ad un massimo di due anni "la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92".
Va ricordato inoltre che con l'art.3, comma 106, della legge n°350/2003 è stato abolito il requisito della decorrenza di almeno 5 anni dalla data di riconoscimento del grave handicap, originariamente previsto dalla legge e che con la sentenza n° 233/2005 della Corte Costituzionale, è stato stabilito che il diritto per i fratelli e sorelle conviventi sorge non solo in caso di morte dei genitori, ma anche in caso di totale inabilità di questi ultimi.
Con la recentissima la sentenza 18 aprile 2007, n°158 la Corte Costituzionale ha ora esteso ulteriormente l'ambito di operatività del congedo: infatti la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale del sopra citato art.42, comma 5, 'nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con "soggetto con handicap in situazione di gravità", il diritto a fruire del congedo ivi indicato'.
A seguito di tale pronuncia pertanto, il coniuge lavoratore del portatore di handicap potrà d'ora in poi usufruire del congedo, cosa che lo rende di qualche utilità anche per le famiglie degli invalidi di guerra.
L'indennità che spetta durante la fruizione del congedo è pari a quella corrisposta nell'ultima retribuzione figurativa, entro il seguente tetto massimo:

- importo massimo giornaliero dell'indennità : euro 86,38
- importo massimo annuo dell'indennità : euro 31.529

Questi importi si riferiscono al 2008 e vengono aggiornati annualmente sulla base del tasso di inflazione.
Riguardo la durata massima di due anni, vanno considerati nel calcolo anche i permessi non retribuiti per "gravi e documentati motivi familiari".
Generalmente per la fruizione del congedo, è necessario allegare alla domanda la certificazione relativa all'handicap grave ai sensi della legge n°104/92 del coniuge/familiare per cui si chiede il permesso.
Nel caso dei grandi invalidi di guerra però, è sufficiente allegare il Mod.69 o equivalenti, ai sensi dell'art.38, comma 5, della legge n°448/98.
Ovviamente è necessario che l'invalido non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Va sottolineato il fatto che i figli/le figlie del portatore di handicap sono tuttora esclusi/e dal novero degli aventi diritto al congedo.

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