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Venerdì, 09 Marzo 2012 18:20

Abolizione canone di abbonamento RAI per gli ultrasettantacinquenni a basso reddito

Dopo oltre due anni di attesa, finalmente l'Agenzia delle Entrate, con la sua circolare n.46/E del 20/9/2010, ha stabilito i criteri attuativi in merito all'abolizione del canone RAI per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni a basso reddito.

L'abolizione del canone ha effetto a partire dall'anno 2008.

I requisiti per ottenerla sono i seguenti:
1) aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
2) non convivere con altri soggetti, titolari di un reddito proprio, diversi dal coniuge;
3) possedere un reddito che, unitamente a quello del coniuge, non sia superiore a euro 516,46 per tredici mensilità (pari a euro 6.713,98 annui).

Per quanto riguarda il requisito reddituale, si fa presente che esso è fisso, non essendo soggetto ad adeguamento annuale. Per il suo calcolo rilevano tutti i redditi sottoposti a qualsiasi forma di tassazione. Restano esclusi i redditi esenti da Irpef e quindi anche le pensioni di guerra. Viene preso in considerazione il reddito posseduto nell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'agevolazione.

Per quanto riguarda la procedura per beneficiare dell'esenzione, occorre presentare una dichiarazione utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione può essere:
- spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TORINO 1 S.A.T. - SPORTELLO ABBONAMENTI TV - 10121 - TORINO, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;
- consegnata dall'interessato presso un ufficio locale o territoriale, ove già istituito, dell'Agenzia delle entrate.

I termini per la presentazione sono i seguenti:
- 30 novembre 2010 per quanto riguarda l'anno in corso e il riconoscimento dell'esenzione con valore retroattivo dal 2008;
- 30 aprile di ciascun anno successivo;
- 31 luglio di ciascun anno, se si acquisiscono i requisiti per l'esenzione nel secondo semestre dell'anno.

La dichiarazione va presentata una sola volta ed è valida anche per gli anni successivi, sempre che ovviamente permangano i requisiti richiesti.

Per i soggetti in possesso di tali requisiti, è inoltre possibile richiedere il rimborso dei canoni pagati per gli anni 2008, 2009 e 2010, compilando un apposito modello presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, che va inoltrato agli uffici competenti entro il 30 novembre 2010.

Secondo le istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, coloro che hanno già presentato in modo irrituale domande di esenzione o di rimborso prima del 20 settembre 2010, non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di cui sopra. Tuttavia nei casi dubbi, si consiglia sempre di presentare la dichiarazione con le formalità indicate.

Si ricorda infine che la norma agevolativa dispone che "per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa".

Ultima modifica il Mercoledì, 04 Maggio 2016 11:06

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