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Venerdì, 21 Maggio 2010 00:00

Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per i veicoli al servizio dei disabili

Nella circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l'Agenzie delle Entrate ha dettato dei nuovi criteri circa la documentazione necessaria per ottenere i benefici fiscali di pertinenza dello Stato (Iva ridotta e detrazione Irpef) sui veicoli non adattati al servizio dei disabili.

Per motivi di chiarezza, è opportuno distinguere le due ipotesi prese in considerazione dalla circolare.

1) Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento

Nelle precedenti direttive ministeriali questa ipotesi sembrava essere ricondotta obbligatoriamente alla fattispecie del percettore della indennità di accompagnamento "civile", poiché veniva richiesto il certificato di attribuzione di questa provvidenza e il riconoscimento dello stato di handicap grave da parte della Commissione per la legge n.104/92.

Nella nuova circolare, l'Agenzia delle Entrate però dichiara che questo tipo di documentazione non deve considerarsi tassativa e che può essere sostituita da altra certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica da cui risulti la gravità della patologia psichica.

Alla luce di questa specificazione e della lettera della legge, si ritiene che possano rientrare tra i beneficiari anche gli invalidi di guerra di 1ª categoria con assegno di superinvalidità lett. A) o E) o F) o G) per patologie di natura psichica.

In questi casi infatti si verifica l'erogazione di un'indennità di accompagnamento e la gravità della patologia è chiaramente ricavabile dalla definizione data alle invalidità nella tabella E.

2) Soggetti con gravi limitazioni nella capacità di deambulazion

Fino ad oggi in questo caso la documentazione valida era unicamente un certificato rilasciato dalla commissione per la legge 104/92 da cui risultasse la gravità dell'handicap e la sussistenza di "gravi limitazioni della capacità di deambulazione".

Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate ritiene ora che possa essere sufficiente una certificazione proveniente da una qualsiasi commissione medica pubblica da cui risulti esplicitamente l'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.

Pertanto è possibile prescindere dal certificato rilasciato dalla Commissione per la legge 104/92, se dal modello 69 emerge in modo chiaro che l'invalido è affetto da una patologia grave che renda impossibile la deambulazione in modo autonomo.

Stante la genericità dei termini usati, appare evidente che queste nuove indicazioni sono suscettibili di interpretazioni più o meno restrittive e che quindi si verificheranno sicuramente delle difformità da zona a zona.

 



E' da notare che l'Agenzia delle Entrate specifica anche che il principio secondo il quale le agevolazioni tributarie sono concesse a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile, trova applicazione in tutti i casi e non solo per la riduzione della capacità motorie.

 

Si fa infine presente che le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate non sono automaticamente applicabili all'esenzione dal bollo auto e dall'imposta sul passaggio di proprietà, perché questi due tributi sono di competenza rispettivamente delle Regioni e delle Province.

Data la complessa regolamentazione della materia, riteniamo utile fornire uno schema riassuntivo, con specifico riferimento agli invalidi di guerra.

 

Veicoli adattati
Tipo di infermità richiesta Documentazione
Riduzione delle capacità motorie Modello 69 se l'invalidità è agli arti inferiori.
Negli altri casi serve il certificato della Commissione della 104, con l'esplicita indicazione della "riduzione delle capacità motorie"
Veicoli non adattati
Tipo di infermità richiesta Documentazione
Gravi limitazioni della capacità di deambulazione Modello 69 se da esso risulta esplicitamente l'impossibilità di deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.
Negli altri casi serve il certificato della Commissione della 104, con l'esplicita indicazione delle "gravi limitazioni della capacità di deambulazione".
Pluriamputazioni (es. entrambi gli arti superiori) Modello 69
Condizione di non vedente o sordomuto Modello 69
Infermità psichica o mentale di gravità tale da dare diritto all'accompagnamento Modello 69
Ultima modifica il Lunedì, 12 Marzo 2012 18:40

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