Decreto 14 settembre 2010

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2010
(testo coordinato con l'errata corrige pubblicata in data 15/12/2010)

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo  unico delle norme in materia di pensioni di guerra»; Vista la legge 2 maggio  1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per  servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno; Vista la legge 23 agosto 2004,  n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari - di truppa in ferma, prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di  settore», la quale, con l'articolo 1, ha sospeso dallo  gennaio  2005 il  servizio obbligatorio di leva; Vista  la  legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente  «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'  accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007; Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concementi l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge n. 44 del 2006 per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica
soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 per l'anno 2009; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre 2007 n. 244», e in  particolare l'art.  1,  comma  4,  con  cui  sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche sociali le funzioni gia' attribuite al  Ministero  della solidarieta' sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;
Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge  n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro dell' economia e delle finanze e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali in data 28  agosto  2003,  3 settembre  2004  e  19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa,  di concerto  con il Ministro dell' economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  della solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006  e  20  luglio  2007,  i decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della  salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2009, recante la ripartizione in  capitoli  delle  unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione  dello  Stato per l'anno finanziario 2010, in base al quale risulta iscritto  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  lo stanziamento di euro  7.746.853  cosi  ripartito:  nell'ambito  della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» -  programma «protezione  sociale   per   particolari   categorie»   -U.P.B.17.1.2
«Interventi», sul capitolo 1316 un importo di euro  6.619.853  e  sul capitolo 1319 un importo di euro 658.000; nell'ambito della  missione «politiche  previdenziali»  -  programma  «previdenza obbligatoria  e complementare,  sicurezza   sociale   -   trasferimenti   agli   enti e organismi interessati» -  U.P.B.  18.1.3  «oneri  comuni  di  parte corrente», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;
Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei  Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile  in  data 10  e 11  maggio 2010, nonche' del Ministero dell'economia e delle finanze in  data  5 maggio 2010;
Considerato che, per il  corrente  anno  2010,  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale  o  agli  albi regionali ai sensi della citata legge n. 64  del  2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del  servizio  civile  ai grandi invalidi;
Considerato altresi' che  il  medesimo  Ufficio  nazionale  per  il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati,  nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da  parte  degli  enti accreditati,  a  presentare  direttamente   al   competente   Ufficio dell'economia e delle  finanze  la  domanda  per  ottenere  l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo  Ufficio i  nominativi  dei  volontari  eventualmente  assegnati   ai   grandi invalidi;
Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore militare», ha cessato di produrre i  suoi  effetti  dal  31  dicembre 2007;
Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e  4,  per  l'assegnazione  degli  accompagnatori debbono  necessariamente  tenere   conto   della   situazione   sopra evidenziata,  che  non  registra,  per   il   corrente   anno   2010, assegnazioni  di  accompagnatori  del  servizio  civile   ai   grandi invalidi;

 

 

Decreta:

Art. 1 

1. Alla data del 30 aprile 2010,  il  numero  dei  grandi  invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2),  3)  e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo all'assegno mensile di 878 euro  sostitutivo  dell'accompagnatore  ai sensi dell'art. l, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e' di 465 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 4.899.240.
2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2010, pari ad euro 2.847.613  sono  liquidati,  in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermita'  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente, nell'ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di aventi diritto, affetti dalle invalidita' di  cui  alle  lettere  A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1;  C);  D); ed E), numero l, della citata tabella E:
a) grandi invalidi  che  hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di assicurarlo;
b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata  legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato  istanza  per  ottenere l' assegno   sostitutivo   direttamente    al    competente    Ufficio dell'economia e delle finanze.
3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta  del  50  %,  secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dallo gennaio 2010 e fino al  31  dicembre  dello  stesso anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di presentazione della domanda per ottenere  l'assegno  sostitutivo  per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la  prima  volta  nell'
anno 2010.
4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2 

1. Le domande per  la  liquidazione  degli assegni  sostitutivi per l' anno 2010, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate  entro il 31 dicembre 2010 al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei servizi - Direzione centrale dei servizi  del  tesoro  -  Ufficio  7, previa  specificazione  delle  infermita'  da  cui  e'   affetto   il richiedente. Fino al 31 dicembre 2010, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni  dall'attivazione  del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio  civile  e  al citato Ufficio 7 del Ministero dell' economia e  delle  finanze,  per quanto di rispettiva competenza, i  nominativi  dei  beneficiari  del servizio di accompagnamento, indicando il periodo  di  fruizione  del servizio stesso.
2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore  viene anticipato dalle amministrazioni e dagli  enti  che  provvedono  all' erogazione  del  trattamento  pensionistico,   previa   comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7,  indicato  al  comma  1,  che
curera' il successivo  rimborso  alle  amministrazioni  e  agli  enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capito1i  1316,  1319  e  2198 Economia.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2010
 
Il Ministro della difesa
La Russa
 

Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Tremonti

Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Sacconi 

 

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2010
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 19, foglio n. 259

Ultima modifica il Venerdì, 18 Maggio 2012 14:48

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