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Venerdì, 09 Marzo 2012 16:39

Manovra finanziaria - Disposizioni in materia di ticket

Sulla G.U. n. 164 del 16/7/2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n.111 (conversione con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
Questa legge stabilisce, tra l'altro, la reviviscenza con effetto immediato dei ticket introdotti a suo tempo dalla legge finanziaria 2007 e sucessivamente in parte sospesi.
Le forme di compartecipazione alla spesa sanitaria previste sono le seguenti:

a) Quota fissa per ricetta sulle visite specialistiche e sulla diagnostica

Viene reintrodotta una quota fissa sulla ricetta di 10 euro sulle prestazioni di assistenza specialistica e diagnostica; questa quota va ad aggiungersi al preesistente ticket vero e proprio il cui importo varia a seconda della prestazione richiesta.
La quota fissa va pagata da tutti coloro che non sono esentati dalla partecipazione al costo, pertanto essa non dovrà mai essere pagata dagli invalidi dalla 1ª alla 5ª categoria.
Gli invalidi dalla 6ª all'8ª categoria dovranno invece pagarla nel caso in cui la prestazione richiesta non sia connessa all'invalidità pensionata, tranne che siano esenti ad altro titolo (ad es. per età e/o reddito).
E' da notare che questa quota fissa può essere non applicata dalle Regioni che garantiscono un'entrata o un risparmio equivalente; a quanto si sa al momento, sono diverse le Regioni che hanno dichiarato l'intenzione di trovare misure alternative.
E' quindi assai probabile che l'applicazione di questa quota fissa sarà molto presto differenziata da regione a regione.

b) Ticket sul pronto soccorso

E' stata previsto un ticket sulle prestazioni in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come "codice bianco" (cioè caratterizzate da assenza di urgenza).
Il ticket è pari a 25 euro, tranne che la Regione abbia previsto un importo più elevato.
Il pronto soccorso in regime di "codice bianco" resta comunque gratuito se trattasi di traumatismi o avvelenamenti.
Questo ticket non è dovuto dai minori di 14 anni e dagli assistiti esenti; data la dizione generica si esprime il parere che anche gli invalidi dalla 6ª all'8ª categoria non debbano mai pagarlo, a prescindere dal tipo di prestazione richiesta.
Va comunque notato che questo ticket era in realtà già stato adottato in via autonoma in tutte le regioni, tranne la Basilicata.

Ultima modifica il Venerdì, 18 Maggio 2012 12:11

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