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Venerdì, 20 Gennaio 2006 00:00

Misura iniziale della maggiorazione prevista dall'art.6 della legge 140/85: sentenza della Cassazione e nota Inps

Com'è noto l'art.6 della legge n°140/85 prevede testualmente che "i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili" (comma 1).

 

Il beneficio spetta quindi a tutti gli aventi diritto indicati sopra che lavorano nel settore privato.

Il comma 3 del medesimo articolo specifica poi che "la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica".

 

Da sempre l'Inps ha applicato questa normativa attribuendo la maggiorazione nella misura iniziale di lire 30.000 / euro 15,49 e applicando su di essa il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni solo dopo la sua concessione.

 

Questo tipo di interpretazione, piuttosto discutibile sotto diversi punti di vista, è stato messo per la prima volta in discussione da una sentenza del 2001 del Tribunale di Pistoia in cui venne affermato il principio opposto secondo cui l'entità della maggiorazione è sottoposta all'adeguamento automatico in via generale e che quindi all'atto della sua concessione essa deve essere determinata nella misura perequata.

Secondo questa linea interpretativa, un pensionato che avesse richiesto la maggiorazione nel 1999, ad esempio, avrebbe avuto diritto a percepirla nella misura iniziale di £. 57.538 mensili e non di £. 30.000, come invece disposto dall'Inps.

Pur trattandosi di una decisione non ancora passata in giudicato, l'Associazione scrisse all'Inps in data 23/10/2003 per chiedere di conoscere la posizione dell'Istituto su di essa; l'Inps, in data 19/11/2003 rispose ribadendo la validità della interpretazione assunta in materia.

 

Il principio affermato dal Tribunale di Pistoia ha però ora trovato una importantissima conferma nella sentenza n°14825/2005 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione: in questa decisione la Suprema Corte ha ribadito che "ogni anno la maggiorazione deve essere, anche per i soggetti pensionatisi dopo il 1985, dello stesso importo applicabile agli assicurati che ne hanno fruito fin dall'anno della sua istituzione", sancendo il principio che la perequazione va applicata sull'importo previsto dalla legge e non solo dal momento della concessione all'avente diritto.

E' degno di nota il fatto che la Cassazione abbia chiaramente affermato che l'interpretazione contraria, seguita dall'Inps, porta ad una violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'art.3 della nostra Costituzione.

 

In data 13/3/2006 l'Associazione ha scritto nuovamente all'Inps per chiedere all'Istituto di conformarsi alla sentenza, data la sua autorevolezza di pronuncia del massimo organo giurisdizionale del nostro ordinamento.

L'Istituto, con nota del 27/4/2006, ha fatto sapere che "non condivide quanto affermato nella sentenza" e che quindi "non si ritiene di modificare i criteri applicativi della norma in questione".

 

In questo stato di fatto, l'unica via per ottenere il ricalcolo della maggiorazione resta quindi quella giurisdizionale.

Questo può avvenire attraverso l'impugnativa diretta del provvedimento che ha riconosciuto la maggiorazione oppure mediante la presentazione all'Inps da parte degli interessati di una domanda per chiedere il ricalcolo della maggiorazione sulla base del principio più favorevole sancito dalla Cassazione e conseguente ricorso contro la presumibile risposta negativa.

E' bene tenere presente che, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta in sede amministrativa o giurisdizionale, gli arretrati spettano comunque nei limiti della prescrizione decennale.

Va poi ricordato che sulla materia è competente il giudice ordinario e che quindi un ricorso contro l'Inps è proponibile solo con l'assistenza di uno studio legale o di un patronato legittimato a ricorrere in via giurisdizionale.

E' importante tenere conto che, per quanto detto, interessati al ricalcolo della maggiorazione sono tutti coloro che ne hanno usufruito a decorrere dal 1986 e che la differenza risultante dall'interpretazione più favorevole è tanto più marcata quanto più recente è la data di decorrenza.

 

N.B.: si veda questo articolo per gli sviluppi conseguenti alla finanziaria 2008.

Ultima modifica il Venerdì, 18 Maggio 2012 10:41

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