Con la sentenza n.203 del 18 luglio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della normativa sul congedo biennale per l'assistenza ai familiari disabili, "nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti
degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilita' grave".
La Corte Costituzionale era già intervenuta in passato per ampliare il novero degli aventi diritto al congedo, estendendone la titolarità prima al coniuge e poi ai figli conviventi.
A seguito di questa nuova pronuncia, l'ordine degli aventi diritto al congedo è il seguente:
- in via prioritaria, il coniuge convivente con il disabile;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge, i genitori del disabile;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del genitori, il figlio convivente con il disabile;
- in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di figli, il fratello o la sorella convivente con il disabile;
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei fratelli o delle sorelle, i parenti e affini fino al terzo grado conviventi con il disabile.
Ricordiamo che il congedo ha un durata massima di due anni, continuativi o frazionati, ed è retributito entro determinati limiti massimi, che per il 2013 sono pari a euro 96,48 (tetto massimo giornaliero) e a euro 35.215,00 (tetto massimo annuale).
Generalmente per la fruizione del congedo, è necessario allegare alla domanda la certificazione relativa all'handicap grave ai sensi della legge n°104/92 del coniuge/familiare per cui si chiede il permesso.
Nel caso dei grandi invalidi di guerra però, è sufficiente allegare il Mod.69 o equivalenti, ai sensi dell'art.38, comma 5, della legge n°448/98.
E' inoltre necessario che l'invalido non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.