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Giovedì, 04 Dicembre 2008 00:00

Valutazione delle pensioni di guerra ai fini della concessione della Social Card

Come ampiamente diffuso sui mass media, in questi giorni è stata resa operativa la "Carta acquisti" o "Social Card", prevista dall'articolo 81 (comma 32 e seguenti) della legge 133/2008 e regolamentata da un decreto attuativo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la cui finalità è di sostenere le famiglie e le persone anziane nella spesa alimentare e per le spese domestiche di luce e gas.

Per quanto riguarda l'illustrazione in via generale della complessa regolamentazione e della procedura per ottenere la Carta, si rinvia alle pagine informative realizzate dal sito del Governo.

E' però opportuno fare alcune precisazioni sulla rilevanza delle pensioni di guerra, in relazione ai vari requisiti di carattere economico previsti.

Per quanto concerne l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), le pensioni di guerra non assumono alcuna rilevanza, dato il loro carattere risarcitorio e non reddituale.

Le pensioni di guerra debbono invece essere valutate al fine di stabilire il possesso da parte del richiedente di "trattamenti pensionistici o assistenziali" di importo inferiore a euro 6.000 (se l'età è compresa tra 65 e 69 anni) o euro 8.000 (se l'età e di 70 anni o più) l'anno.

Ciò avviene perché nel decreto attuativo viene specificato esplicitamente che deve prendersi come riferimento l'importo annuo dei trattamenti erogati a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, presenti nel casellario dei trattamenti pensionistici gestito dall'Inps.

Quindi contrariamente al solito, a questo particolare fine vanno considerate non solo le pensioni di guerra, ma anche l'indennità di accompagnamento per invalidità civile, le rendite INAIL ecc., come specificato nel messaggio 026673 del 28/11/2008 dell'Inps.

Ultima modifica il Mercoledì, 09 Maggio 2012 10:15

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